Osservatorio sugli smart contract e sulla negoziazione algoritmica


Osservatorio di Francesco Di Ciommo

Dalla fine degli anni Novanta dello scorso secolo si sono andate, sempre più, diffondendo operazioni economiche concluse e/o eseguite, in tutto o in parte, autonomamente da software (dunque, da algoritmi) per via telematica, e cioè direttamente da computer (o anche da robot o da automi) tra loro collegati, per lo più attraverso il cyberspace, senza l’intervento umano.

Tali operazioni convenzionalmente vengono oramai, da più parti (e cioè sia in ambito tecnologico che giuridico e sociologico) ed a livello planetario, qualificate “trading algoritmico” e identificate con l’espressione (a-tecnica) di “smart contract” (ovvero, letteralmente, contratti intelligenti) e ricondotte nell’alveo della relativa neo-nata categoria, che a ben vedere, tuttavia, non ricomprende esclusivamente contratti, ed anzi per lo più riguarda soltanto una o più fasi esecutive di un precedente contratto, spesso congegnato come contratto quadro o come contratto per adesione.

Più precisamente, con la locuzione smart contract si fa generalmente riferimento a situazioni in cui sono tradotte e trasposte in codice informatico – sì da risultare intellegibili per il software (che opera attraverso uno o più algoritmi) tramite il quale l’operazione deve svolgersi – non solo le regole che formano quello che possiamo (con una qualche approssimazione) indicare come il regolamento (para)contrattuale, ma anche le circostanze fattuali in presenza delle quali deve eseguirsi automaticamente, in tutto o in parte, una prestazione prevista da dette regole, o comunque deve verificarsi un qualsiasi effetto connesso all’operazione secondo le impostazioni iniziali.

Recentemente, con il d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, così come convertito dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, il legislatore italiano (all’art. 8-ter) ha previsto che si definisce smart contract un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola autonomamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti delle stesse Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

La tematica è talmente fluida e complessa che necessariamente occorre analizzarla con attenzione, monitorando costantemente le evoluzioni che emergono quotidianamente nella prassi e nella giurisprudenza, prima ancora che sul versante legislativo.