Voto telematico. Legittima la disposizione del Regolamento elettorale del Consiglio dell’Ordine Nazionale Biologi che prevede la possibilità per gli iscritti di esercitare il diritto di voto da remoto attraverso strumenti telematici [T.A.R. Lazio-Roma – Sez. V bis – sent. 3 maggio 2023, n. 7480]

di Ernesto Belisario

VOTO TELEMATICO

Ordini professionali – Organi – Elezione – Principio di segretezza e libertà nella partecipazione al voto – Voto telematico

(D.Lgs. CpS n. 13 settembre 1946, n. 233, art. 2, comma 5; D.M. 15 marzo 2018, art. 1, comma 4; Delibera del Consiglio dell’ONB 28 settembre 2022, n. 1058)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – si pronuncia sulla legittimità di alcune previsioni del “Regolamento per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli ordini dei biologi e della federazione nazionale degli ordini dei biologi”, come modificato dalla Delibera del Consiglio dell’Ordine Nazionale Biologi (“ONB”) del 28 settembre 2022, n. 1058.

Oggetto della controversia sono le disposizioni del Regolamento concernenti le modalità operative di svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la prevista possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche.

Il Tribunale, innanzitutto, alla luce della normativa di riferimento (art. 2 comma 5, del D.Lgs. CpS n. 233/1946, come novellato dall’art. 1, comma 4 della legge n. 3/2018, e Decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018), respinge la prima censura delle parti ricorrenti, rilevando la sussistenza del potere dell’ONB di approvare disposizioni regolamentari in materia di prima elezione degli organi degli Ordini territoriali dei Biologi.

Il Collegio, inoltre, afferma la legittimità della previsione del Regolamento che consente a ciascun Ordine di stabilire, con propria delibera, che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, previa validazione da parte della Federazione delle procedure operative individuate.

In proposito, rileva il T.A.R. Lazio che il paventato rischio di violazione dei principi di personalità e segretezza, in caso di adozione di modalità di voto da remoto, è stato prospettato dai ricorrenti soltanto in via astratta senza allegare alcun elemento concreto.

Per contro, il Collegio osserva che «soprattutto a seguito dell’avvio dell’emergenza pandemica, la modalità del voto “a distanza” è stata notoriamente adottata in una pluralità di ambiti nonché da una molteplicità di ordini professionali per il rinnovo dei rispettivi organi rappresentativi». Tale modalità di voto, soggiunge il Collegio, appare conforme al principio della piena accessibilità, in quanto consente di esprimere il voto anche agli aventi diritto che, per l’eccessiva distanza o altre ragioni, non possono recarsi presso il seggio nei giorni prescritti.

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. V-bis, sent. 3 maggio 2023, n. 7480