Ti piace vincere facile? Ancora sulla frode informatica [Corte di Cassazione – Sezione II -19 gennaio 2024, n. 2346]
di Francesco Giuseppe Catullo
Il discrimine tra Truffa e Frode informatica è sempre lo stesso. L’attività fraudolenta dell’agente nel primo caso investe la persona inducendola in errore, nel secondo insiste sul sistema informatico manipolandolo. In comune, invece, hanno il risultato: il conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, che segna il momento in cui entrambi i delitti raggiungono la perfezione.
Nella sentenza proposta in lettura viene ribadita la menzionata differenza tra le due fattispecie, intervenendo gli Ermellini per correggere un’errata interpretazione dell’art. 640 c.p. che aveva ravvisato un fatto di Truffa anziché di Frode informatica nella condotta di alcuni dipendenti infedeli di Lottomatica che, intervenendo abusivamente su un software, erano riusciti ad intercettare il biglietto vincente della lotteria “Gratta e Vinci” del valore di 7.000.000,00 di euro.
La modalità lesiva oggetto di disamina sarebbe stata posta in essere secondo le seguenti fasi: 1) accesso abusivo nel software di Lottomatica preposto al collocamento dei biglietti ‘Gratta e Vinci” presso i punti vendita localmente abilitati; 2) intercettazione dei biglietti vincenti e individuazione della loro rispettiva destinazione; 3) occultamento delle tracce degli accessi abusivi mediante l’utilizzo di un software di anonimizzazione; 4) acquisto in blocco della serie dei biglietti tra cui erano collocati quelli vincenti e, infine, 5) esibizione del titolo vincente da parte del portatore “abusivo” presso l’Ufficio Premi di Lottomatica al fine di riscuotere la vincita.
L’aspetto fraudolento della descritta modalità di lesione, dirimente per discernere l’ipotesi di Truffa da quella di Frode informatica, si incentra non sull’induzione in errore del soggetto passivo del reato che ha provveduto all’erogazione della prestazione economica in virtù della mera esibizione del biglietto vincente (punto sub 5), bensì nella neutralizzazione del sistema informatico atto ad assicurare l’aleatorietà della scommessa.
Sono i punti 1), 2) e 3), relativi alle prime fasi della sequenza delittuosa, a caratterizzare quest’ultima come Frode informatica nella misura in cui hanno determinato le condizioni per il soggetto agente di vanificare il meccanismo della lotteria, determinando la perdita di chance per tutti i potenziali acquirenti dei biglietti e l’alterazione del contratto di vendita proposto dalla Lottomatica che nella dinamica de qua assume la veste di danneggiata.
Per quest’ultima ragione la fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p. risulterà anche aggravata per essere stata commessa ai danni dello Stato, considerando che Lottomatica è concessionaria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il servizio di gestione delle vendite di gioco.
***
***
Corte di Cassazione – Sezione II – Sentenza 19 dicembre 2023 – 19 gennaio 2024, n. 2346
(Presidente Rosi – Relatore Pellegrino)
Il delitto di frode informatica di cui all’art. 640-ter c.p. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione.
…omissis …
RITENUTO IN FATTO
A F.G. sono state contestate tre fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato (capi A, D e G) e tre fattispecie di autoriciclaggio (capi C, F ed L). 1.1. Con decreto del 26/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva nei confronti del sunnominato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta – e in via subordinata anche per equivalente ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen. – del profitto dei reati di cui ai capi A), D) e G). 1.2. Con successivo decreto del 08/04/2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri, preso atto dell’incompetenza territoriale dichiarata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma nell’udienza preliminare del 13/10/2022, e della nuova richiesta di sequestro formulata dal pubblico ministero di Velletri in data 06/04/2023, dichiarava l’inefficacia per decorso del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. del decreto di sequestro preventivo del 26/10/2021 (limitatamente ai reati per i quali era stata pronunciata sentenza di incompetenza territoriale: capi A, C, D, F, G, H, L) e, preso atto dell’avvenuta prescrizione delle fattispecie di cui ai capi A) e D), disponeva contestualmente nei confronti del G. (e della di lui madre, D., concorrente nel medesimo reato) il sequestro preventivo ai fini di confisca diretta e per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata contestata al capo G) pari ad euro 6.580.030,00 nonché nei confronti del solo G. il sequestro preventivo a fini di confisca del profitto dei reati di autoriciclaggio di cui ai capi C), F) ed L), rispettivamente pari ad euro 900.000, ad euro 500.000 e ad euro 102.113. 1.3. Il provvedimento riceveva materiale esecuzione nei confronti di Fabio G. per il complessivo importo di euro 5.578.073,24 sia in forma diretta su una pluralità di rapporti finanziari e polizze vita) che per equivalente (su immobili del valore di 767.353 euro, nonché su di un’autovettura ed un motoveicolo) e nei confronti di L.D. per l’importo di 406.487,28 euro. 1.4. Con ordinanza in data 19/07/2023, il Tribunale di Roma annullava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (e, in via subordinata, anche per equivalente ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen.) emesso in data 08/04/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri nei confronti di Fabio G. limitatamente al profitto di cui al capo L) d’incolpazione, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 1.5. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un idoneo corredo indiziario in relazione ai capi G), C) ed F), oltre che per i reati di truffa aggravata di cui ai capi A) e D), ormai prescritti; il tutto, alla luce delle evidenze raccolte dagli esiti delle indagini concernenti la fraudolenta aggiudicazione nell’aprile 2019 da parte di alcuni dipendenti di Lottomatica Holding s.r.l. del primo premio della lotteria “Gratta e Vinci – Super Cash” del valore di euro 7.000.000,00, mediante una pluralità di artifizi, ivi incluso l’accesso abusivo ai sistemi informatici della società allo scopo di individuare l’allocazione del lotto contenente il biglietto vincente, così da poterlo acquistare e portare all’incasso. Successivi accertamenti compiuti avevano permesso di individuare altre tre vincite sospette riconducibili al G., che fino al maggio 2018 (quando aveva spontaneamente presentato le sue dimissioni) era stato dipendente di Lottomatica Holding s.r.l. con la funzione di capo team dell’area Italy Sistem Operations del settore Gratta e Vinci. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di Fabio G., è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge con riferimento ai capo A), D) e G), per mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Si è posto a fondamento dell’esistenza del fumus commissi delicti dei reati di truffa la possibile esistenza di un artificio che avrebbe consentito la preventiva individuazione dei biglietti vincenti tramite un accesso abusivo al sistema informatico del “Gratta e Vinci”, senza però nulla dire in ordine agli altri elementi costitutivi del reato di cui all’art. 640 cod. pen. L’elemento costitutivo dell’induzione in errore, nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, era stato individuato nella falsa titolarità dei biglietti vincenti (sicuramente riconducibili al G., in quanto tale non legittimato a partecipare alla lotteria) presentati all’incasso da altri soggetti, asseritamente non titolari dei tagliandi. Innanzitutto è erronea l’individuazione dell’eventuale soggetto indotto in errore posto che il provvedimento impugnato attribuisce detta qualità al gestore del servizio Lottomatica, trascurando però il fatto che prima di essere presentati all’incasso i biglietti devono essere acquistati dal punto vendita. I biglietti sono stati regolarmente acquistati presso il legittimo proprietario, sono stati regolarmente presentati all’incasso da persone legittimate come previste dal regolamento, che sono risultati vincenti a seguito di validazione effettuata dal concessionario e che le vincite sono state regolarmente pagate. L’obbligo ex lege di pagamento delle vincite è un atto necessitato e non volontario, non deriva da un processo decisionale viziato, non è un atto espressivo di autonomia privata ovvero di volontarietà dell’esecuzione della prestazione patrimoniale: difetta, conseguentemente, il danno patrimoniale.
…omissis…
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati alla mancanza di motivazione o alla mera apparenza delle argomentazioni poste a base del provvedimento: cfr. Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) e la censura della violazione di legge, la difesa – quantomeno con riferimento a taluni aspetti – finisce per criticare la motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame lamentando, nella sostanza, la carenza dell’apparato motivazionale in punto dimostrazione, pur se a livello di fumus come richiesto dalla fase incidentale, dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati le condotte dei delitti contestati. 2.1. A tal fine, alcune premesse metodologiche e di principio s’impongono. 2.1.1. Va innanzitutto ricordato che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa dal Tribunale, all’esito della richiesta di riesame ovvero di appello in tema di misure cautelari reali, può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”. Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli, Rv. 242916). Nel caso di specie, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: del resto, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Va ricordato al riguardo che, la manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall’art. 192, ma anche dall’art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l’incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato. Invece, l’ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606 cod. proc. pen., in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l’art. 125, comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge; l’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e comma 2-ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all’art. 111, comma 6, Cost., stabiliscono l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall’inosservanza di esso la nullità dell’atto. 2.1.2. Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi ovvero alla ricorrenza dell’elemento psicologico del reato (cfr., Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383). Peraltro, sebbene nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, è necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato: pertanto, ai fini dell’individuazione del “fumus commissi delicti”, non è sufficiente la mera “postulazione” dell’esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell’ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921). 2.2. Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata ha rilevato la natura fraudolenta delle indicate vincite pari ad oltre 15.000.000 di euro, posta in essere grazie al decisivo ruolo svolto dal G. all’interno di Lottomatica, dimostrata dalla loro particolare vicinanza nel tempo, dal fatto che uno stesso nucleo familiare del G. avesse conseguito nell’arco di soli due anni tre vincite milionarie al Gratta e Vinci, dalla circostanza che i biglietti vincenti fossero stati acquistati in tutte e tre le occasioni in città particolarmente lontane dai luoghi di residenza dei vincitori, dalla tempistica e dalla consistenza delle spartizioni di denaro che ne erano seguite, sempre caratterizzate dal riconoscimento della quota più elevata allo stesso G., che ne aveva poco dopo versato una porzione alla collega Ambra Burani, parimenti impiegata presso la Lottomatica Holding s.p.a., mediante bonifici privi di una ben definita causale e nonostante non sussistessero particolari rapporti affettivi tra le parti. E’ stata altresì evidenziata l’anomala circostanza che il G., ad un anno di distanza dalle sue dimissioni, avesse mantenuto stretti contatti con i colleghi Salazar, Sabbatini e Ricci (indagati per truffa ed altro in relazione alla fraudolenta aggiudicazione nell’aprile 2019 del primo premio della lotteria Gratta e Vinci), tanto che il ricorrente era andato a trovare presso la sede della Lottomatica proprio il 09/04/2019, ovvero le stesso giorno in cui il Salazar ed il Sabbatini si erano recati ad acquistare il biglietto vincente presso una tabaccheria di Cremona, ove il titolo era pervenuto la mattina di quello stesso giorno. Il successivo 13/02/2020 proprio il G. aveva chiesto aggiornamenti sulla stessa chat in merito alle operazioni di dismissione del server ITGS, ovvero lo stesso in cui il Ricci e il Salazar si erano introdotti mediante un apposito software per ricercare i biglietti vincenti e poi cancellare le tracce informatiche dei loro accessi. Si legge nel provvedimento impugnato: “di conseguenza non può essere valorizzata in chiave difensiva la circostanza che la società Mediaservice.net – incaricata dalla Lottomatica nel giugno 2020 di eseguire un’analisi forense sul service ITGS mirata alla ricostruzione del meccanismo fraudolento che aveva consentito ai dipendenti infedeli di individuare i biglietti vincenti del gioco denominato “500 milioni supercash” e la loro allocazione geografica – non sia riuscita a rilevare attività fraudolente da parte degli operatori di sistema, atteso che comunque … erano stati individuati una pluralità di comportamenti anomali da parte degli amministratori della piattaforma, suscettibili di avere precluso la successiva attività di accertamento del suo pregresso utilizzo fraudolento. In particolare era emerso che il 05/06/2020 la matricola K12161 – abbinata all’utenza di Ricci Massimo – aveva cancellato tutti i file di log e le registrazioni delle precedenti sessioni di lavoro asserendo che fosse un’operazione necessaria per liberare spazio sul server. Tuttavia si era trattato invece di un’operazione “arbitraria e non giustificata” poiché non vi era alcuna evidenza della saturazione del disco di sistema. Ne emerge conferma dalla conversazione telefonica intercorsa tra il Ricci ed il Sabbatini proprio il pomeriggio del 05/06/2020 in cui il primo aveva informato il secondo di avere trovato una funzione che permetteva di cancellare i file di log e di averla applicata sull’intero sistema, ivi inclusa la sua componente denominata “staging”. Il Sabbatini se ne era rallegrato, osservando come avessero ormai “ripulito tutto” e potessero stare tranquilli … (aggiungendo) che il Ricci avrebbe potuto giustificare l’operazione proprio sostenendo che servisse per liberare la memoria del disco e evitare che il sistema si bloccasse …”. 3. Tutto ciò premesso e considerato, evidenzia il Collegio come il ricorrente, con il primo motivo svolto, deduca violazione della legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, contestando gli elementi costitutivi del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640- bis cod. pen. La questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, sebbene fondata, non dispiega, per i motivi che saranno successivamente illustrati, alcun utile effetto ai fini della persistente efficacia della misura. 3.1. Il ricorrente ricostruisce la natura giuridica del biglietto vincente quale titolo al portatore, in tal modo escludendo l’induzione in errore determinante l’atto di disposizione patrimoniale, elementi costitutivi del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche posti alla base della provvisoria incolpazione. 8 gR Nel caso di specie, occorre rilevare che il disvalore della condotta si incentra su un’intercettazione abusiva, attraverso l’accesso al database della banca dati della società concessionaria, dei biglietti vincenti, individuati presso i diversi rivenditori ed acquistati in blocco dall’indagato o da persone al medesimo riconducibili che, in qualità di prestanome, hanno contribuito all’attuazione del sofisticato sistema elaborato dal G. tanto nella fase di intervento sui sistemi informatici, propedeutica all’individuazione ed al conseguente acquisto dei titoli, quanto nella successiva attività di occultamento delle tracce degli accessi, mediante l’utilizzo di software di anonimizzazione. 3.2. L’attività di manipolazione dei sistemi informatici preposti al collocamento dei biglietti delle lotterie nazionali nei punti vendita localmente abilitati, in quanto diretta alla loro individuazione, strumentale alla conseguente captazione dei premi della vincita, non costituisce artificio penalmente rilevante ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen., ma integra la fattispecie speciale di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen., in quanto difetta l’induzione in errore del soggetto passivo del reato, tenuto all’erogazione della prestazione in virtù della mera esibizione del titolo di legittimazione, risolvendosi il disvalore complessivo della condotta, piuttosto, nel fraudolento intervento sul sistema di distribuzione, diretto a neutralizzare l’aleatorietà del complessivo meccanismo di gioco. In tale prospettiva, il pagamento della vincita al portatore “abusivo” determina la produzione dell’evento di ingiusto profitto con altrui danno, posto che la predeterminazione del vincitore del premio, venutone in possesso indebitamente, consolida, da un lato, la definitiva perdita di chance a carico degli altri potenziali acquirenti, esposti inevitabilmente alla definitiva impossibilità di conseguire la disponibilità dei biglietti vincenti in conseguenza dell’illecita intercettazione dei titoli e, dall’altro, l’alterazione funzionale del contratto di vendita di cui è parte la società Lottomatica (ora IGT Lottery), che si è costituita parte civile nel processo insieme a Lotterie Nazionali e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, incidendo sulla sua tipica causa di alea. 3.3. Da tanto discende che il fatto sembra trovare corretta qualificazione giuridica nell’alveo di cui all’art. 640-ter cod. pen., che si caratterizza, infatti, perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima, attraverso la sua manipolazione (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518). Sussiste, inoltre, l’aggravante prevista al secondo comma della suindicata disposizione normativa, posto che il fatto concreto realizzato è avvenuto in danno della società Lottomatica Holding S.p.a., da qualificarsi come ente pubblico, in quanto preposto ai servizi di gestione delle vendite di gioco, tramite autorizzazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Invero, il pagamento della vincita è stato regolarmente eseguito in favore dell’indagato nella qualità di portatore dei biglietti vincenti, senza alcuna diretta induzione in errore del soggetto tenuto al pagamento dei premi. 3.4. La condotta illecita si situa, pertanto, in una fase intermedia rispetto alla materiale riscossione della vincita e, più propriamente, nel momento della fraudolenta individuazione dei titoli vincenti. Proprio tale attività, strumentale al conseguimento dell’ingiusto profitto, ha consentito di alterare l’ordinario meccanismo di gioco, neutralizzandone l’alea tipica e consentendo, quindi, all’agente di poter incassare la vincita. L’attribuzione al fatto della corretta qualificazione giuridica non dispiega, tuttavia, alcun effetto caducatorio della misura applicata, trattandosi della mera qualificazione giuridica del medesimo fatto, senza alcuna immutazione degli elementi costitutivi del reato, giacchè, dalla corretta attribuzione al fatto del corretto nomen juris, non deriva alcun effetto sulla misura cautelare in atto. Ed invero, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, prevista dal combinato disposto degli artt. 322-ter e 640-quater cod. pen., è applicabile anche al reato di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen.: da qui l’infondatezza del motivo.
…omissis…
Privacy Policy – Informativa Privacy
Informativa Privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.