Quando la denuncia di smarrimento non basta: senza scontrino niente incasso nel gioco del lotto [Cass. civ., Sez. III, Ord., 15 novembre 2022, n. 33576]

di Alessandro Orlandi
  Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 17/05/2022) 15/11/2022, n. 33576   Lo scontrino di giocata costituisce un titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c., e  solo il suo possesso è idoneo ad attestare la giocata da parte del possessore e a legittimare l’incasso dell’eventuale vincita.   Il giocatore ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perchè essa è contenuta nel biglietto, che sotto questo profilo non gode di alcuna caratteristica di autonomia ed astrazione, ma perchè le regole del contratto di lotteria poste in essere gliela attribuiscono, in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso **** REPUBBLICA ITALIANA I. . .