In una procedura amministrativa l’attività umana non può mai essere sostituita da un impersonale algoritmo anche ove rasenti la perfezione [T.A.R. Lazio, sez. Terza bis, 10-13 settembre 2019, n. 10964]

di Mariangela Ferrari
Dopo un intervento sul riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo del Consiglio di Stato (sentenza 2 ottobre 2017, n. 4564) il T.A.R., indicato come giudice competente, ha statuito che in caso di un atto di macro organizzazione a efficacia generale e applicabile all’intero territorio nazionale regolante le modalità attuative del piano di mobilità dei docenti, l’applicazione di un “impersonale algoritmo” non garantisce l’esplicazione di una vera e propria attività amministrativa; l’intervento di un operatore, al contrario, conferma la valutazione delle singole fattispecie concrete necessaria per la legittimità di atti procedimentali incisivi di posizioni giu. . .