Pervasività delle nuove tecnologie e diritti fondamentali dell’uomo

di Fortunato Costantino (intervista a)

Fortunato Costantino è Avvocato specializzato in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali, diritto di impresa e societario con un focus sulla compliance legale GDPR, ESG e CSR.

Ha collaborato in ambito universitario in qualità di assistente alla cattedra o come relatore in Masters e corsi di alta specializzazione. Più recentemente per la European School of Economics nell’ambito di un corso di alta formazione dedicato al Metaverso ha curato in qualità di docente il modulo relativo al rapporto tra tecnologie intelligenti e diritto del lavoro.

E’ stato relatore in tavole rotonde e convegni sui temi della sostenibilità sociale delle organizzazioni del lavoro e della emersione di nuovi diritti soggettivi (digitali) del lavoratore. Numerose le pubblicazioni sui medesimi temi, tra cui da ultimo per Metaverso, Cassano-Scorza (a cura di) il capitolo dedicato agli impatti del Metaverso e più in generale delle nuove tecnologie sulla tassonomia del diritto del lavoro.

Dopo una lunga e consolidata esperienza come Giurista di Impresa e dirigente in ambito risorse umane, riveste oggi il ruolo di Direttore Risorse Umane, Affari Legali & Corporate presso la Kuwait Petroleum Italia S.p.a.

E’ membro dell’Industry Committee presso l’Istituto per le Politiche dell’Innovazione.

Avv. Costantino, quali sono le Sue prospettive di riflessione in merito al rapporto tra nuove tecnologie e i diritti fondamentali dell’uomo?

Pochi giorni fa Elon Musk ha reso noto sul suo profilo Twitter che una sua società attiva nel campo delle neurotecnologie, la NEURALINK CORPORATION,  è stata autorizzata dalla FDA americana a testare su cervelli umani i cd. Neuralink ovvero veri e propri chip impiantabili denominati N1, della dimensione di una moneta e ricaricabili in modalità wireless, sviluppati su un sistema BCI (brain-computer interface) e cioè una interfaccia cervello-computer in grado di elaborare in tempo reale i segnali neurali, decodificandoli e trasmettendoli ad un dispositivo esterno che poi li traduce in azioni o intenzioni della volontà. Per essere precisi la notizia lanciata da Elon Musk non è una novità assoluta. Sempre negli Stati Uniti, altre aziende come Blackrock Neurotech e Synchron hanno già sperimentato su circa 40 persone affette da disabilità fisiche o sensoriali impianti cerebrali basati sulla interfaccia cervello-macchina consentendo ad esempio a un uomo con una paralisi degli arti superiori di utilizzare una mano robotica, a un paziente con SLA di scrivere attivando una tastiera semplicemente pensando ai tasti premuti e ancora a un uomo tetraplegico di poter tornare a camminare. Si tratta della ulteriore dimostrazione che il progresso della scienza nel suo rapporto circolare con lo sviluppo della tecnologia intelligente è inarrestabile e tale condizione è una caratteristica inequivocabile della cd. Quarta Rivoluzione, termine che compare per la prima volta nel saggio la Quarta Rivoluzione industriale di Schwab teso a descrivere una rivoluzione industriale caratterizzata da una fusione di tecnologie in grado di annullare i confini tra il fisico, il digitale e il biologico. Mi pare che Schwab abbia colto nel segno, ed oggi possiamo senz’altro riconoscere che nella millenaria storia della relazione condizionante e condizionata tra Uomo e Tecnologia, stiamo assistendo all’ulteriore passaggio evolutivo della specie umana, da Homo Sapiens ad Homo Technologicus in cui l’Uomo diventa un simbionte tecnologico, una sorta di ibrido di biologia e tecnologia in via di continua trasformazione.  Insomma, per intenderci senza equivoci, la Tecnologia da mera applicazione servente l’Uomo con l’obiettivo di ridurne gli sforzi fisici e/o ottimizzandone le attività produttive, come è stata nelle precedenti 3 rivoluzioni industriali, è passata ad essere anche e soprattutto un fattore concorrente nella formazione della essenza dell’Uomo oltre ad avere determinato il passaggio da una economia centrata sulla produzione e scambio di prodotti e servizi ad una economia incentrata sullo scambio dei dati afferenti alla vita sociale ed alla sfera biologica ed esistenziale dell’individuo, raccolti, rielaborati ed utilizzati grazie all’utilizzo delle tecnologie intelligenti per ricavarne e massimizzarne il valore.

Questo è il punto sensibile e critico della riflessione sul rapporto simbiotico tra Tecnologia intelligente e l’Uomo, perché appare evidente che da tale simbiosi si genera un radicale ripensamento dei tradizionali modelli sociali, politici, economici e produttivi che di fatto sta riscrivendo il modo in cui viviamo, lavoriamo e comunichiamo, ridefinendo persino la portata empirica ed epistemica di concetti associativi e partecipativi come Libertà, Società, Politica, Economia, Democrazia ma che soprattutto sta incidendo significativamente  e con intensità non comune sulla tradizionale tassonomia dei diritti fondamentali dell’Uomo. Oggi più che mai, quindi, bisogna intervenire con urgenza in ottica di rafforzamento dell’architrave delle tutele ordinarie e costituzionali a presidio dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, ovvero della libertà, della dignità umana, della integrità psico-fisica e della libera realizzazione della personalità dell’individuo,  ad argine di potenziali derive tecnocratiche del sistemi sociali ed economici nei quali possano trovare spazio eccessi di “discrezionalità” della tecnologia e/o fenomeni di controllo sociale e sopraffazione di un mercato del lavoro che appare sempre più tentato ad orientate le proprie prospettive di sviluppo sul cd. management algoritmico delegando interi processi decisionali o di gestione delle risorse umane a sistemi algoritmici e/o basati su applicazioni di intelligenza artificiale.

In merito agli effetti di connection always on strettamente connessi alla pervasività delle tecnologie intelligenti digitali quali possono essere gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva che poc’anzi ha delineato, soprattutto con riferimento al mondo del lavoro? Possono essere delineati dei diritti soggettivi digitali dei lavoratori?

Segue su DIMT Intervista all’Avv. Fortunato Costantino. Pervasività delle nuove tecnologie e diritti fondamentali dell’uomo – Diritto Mercato Tecnologia (dimt.it)