Modifica delle condizioni contrattuali di telefonia mobile solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto [Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1529]

di Redazione
L’operatore di telefonia mobile, nella fase di esercizio del diritto potestativo di modificazione del rapporto contrattuale, è obbligato ad indicare le ragioni oggettive, connesse, normalmente, alla gestione di sopravvenienze rilevanti, che giustificano in modo oggettivo lo ius variandi Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1529 – Pres. Santoro, Est. Lopilato SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2883 del 2017, proposto dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Assotelecomunicazioni – Asstel, . . .