Messaggio di posta elettronica: sull’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio [Tribunale di Terni 4 aprile 2023]

di Giuseppe Cassano

MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA

Messaggio di posta elettronica – Natura giuridica – Disconoscimento

(c.c., art. 2712; c.p.c., art. 215; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. p)

Afferma il Tribunale di Terni che il messaggio di posta elettronica (e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (art. 1, I, lett. p, D.Lgs. n. 82/2005).

L’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.

In particolare, la contestazione va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.

Non solo. Osserva ancora l’adito Giudice che, anche ove il documento venga ritualmente disconosciuto ai sensi dell’art. 2712 c.c., diversamente dal disconoscimento di cui all’art. 215, c. 2, c.p.c. – che preclude l’utilizzazione della scrittura se non viene avanzata una istanza di verificazione avente poi esito positivo – non è precluso al Giudice accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Come noto, la posta elettronica consiste nel mandare messaggi attraverso la rete: i destinatari del messaggi li riceveranno sul PC non appena attivata la connessione.

Presupposto, pertanto, per la fruizione del servizio di posta elettronica è il possesso da parte dell’utente di un indirizzo e-mail cui è direttamente collegato il possesso di una casella postale sempre presente e ricettiva, solitamente localizzata in appositi sistemi presso Internet Service Provider.

E così, i messaggi di posta elettronica devono essere considerati come corrispondenza privata e, in quanto tali, non possono essere violati e non possono essere abusivamente intercettati.

Sentenza-N.R.2023-232