L’ambigua valutazione degli elenchi pubblici per la validità della notifica telematica [Cass., 27 settembre 2019 n. 24160] e il deposito dei messaggi PEC con annesse ricevute [Cass., 22 ottobre 2019 n. 26951]

di Mariangela Ferrari
La Cassazione civile con l’ordinanza del 27 settembre 2019 n. 24160, richiamata una precedente pronuncia ampiamente contestata (sentenza 8 febbraio 2019 n. 3709) da parte della dottrina, afferma che: “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”. La Suprema Corte ritiene che soltanto il ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) gestito dal Ministero della Giustizia sia quello “qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa”, escludendo pertanto che risulti idonea a determinare la decorre. . .