Mancata informativa privacy e schede telefoniche intestate fittiziamente

di Redazione
La contestazione della mancata informativa di cui all’art. 13 (art. 161, applicato nella specie), non può ritenersi esclusa per il fatto che il dato sia stato utilizzato, posto che l’utilizzazione presuppone la raccolta dello stesso nelle dovute forme stabilite dall’art. 13, e quindi nel rispetto dell’obbligo della necessaria informativa. L’utilizzo dei dati personali di terzi inconsapevoli presuppone, quindi, la preliminare raccolta degli stessi. Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2013, l’ art. 4, deve intendersi per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, co. . .