L’operatore economico “loggato” in procedura di gara mediante piattaforma telematica non può essere escluso per omessa sottoscrizione della documentazione prodotta [TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 gennaio 2026, n. 301].

di Elio Guarnaccia e Ornella Scinà
La sentenza in commento si inserisce in quel genus di pronunce che attribuiscono particolare rilievo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica. Nel caso in esame, la ricorrente, risultata seconda graduata all’esito di una procedura di gara, lamentava l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore del RTI vincitore, adducendo quale motivazione – tra le altre – l’omessa sottoscrizione della relazione tecnica e di alcuni relativi allegati. Ad avviso della stessa, tale circostanza avrebbe dovuto indurre la Commissione di gara ad escludere, ovvero a non attribuire il relativo punteggio, all’operatore economico resosi . . .