Le ricevute di accettazione e di consegna nella casella del destinatario sottostanno alla disciplina della dichiarazione negoziale [Cass. Sez. Lavoro, Ord. del 21/02/2020 n. 4624]

di Mariangela Ferrari
La Cassazione afferma che la notificazione mediante posta elettronica certificata al difensore si ritiene perfezionata in caso di inerzia di quest’ultimo nel segnalare problemi di ricezione dell’atto allegato. La S.C. era già intervenuta (Cass. 25819/2017) per sostenere che “…nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 c.c.”. Spetta quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente inco. . .