Con le “nuove” regole del deposito telematico si oltrepassa l’attività di controllo del cancelliere

di Mariangela Ferrari
La Cassazione (Cassazione civile sez. I – 27/02/2020, n. 5372) ha chiarito che nei procedimenti civili il rifiuto da parte del cancelliere, ex art. 285 del d.P.R. n. 115 del 2002, degli atti fiscalmente non in regola – introdotto allorché il deposito degli atti era solo quello cartaceo –, non si applica qualora l’atto introduttivo sia stato trasmesso alla cancelleria in via telematica. Il rilievo decisivo riguarda l’applicazione alla fattispecie della normativa speciale, introdotta successivamente a quella disapplicata, (D.L. 18 ottobre 2012, n.179, con modifiche in L. 17 dicembre 2012, n.221), in cui all’art. 16 bis, comma 7, il legislatore stabilisce che: “Il deposit. . .