La tutela della persona nella regolazione della intelligenza artificiale (in occasione della pubblicazione del volume di Rosita D’Angiolella, L. 132/2025 La tutela della persona nella regolazione della intelligenza artificiale, Edizioni Scientifiche Italiane). Resoconto del convegno.

di Redazione

Fabrizio Criscuolo

Presentiamo oggi un libro che ci offre conferma di quanto, nella materia trattata, si avverta la necessità non solo di azione o di buone intenzioni ma anche di pensiero, di dottrina. E soprattutto conferma di quale debba essere in questo scenario il ruolo del diritto e spiega le ragioni per le quali è da apprezzare l’intervento del nostro legislatore.

Qualcuno di recente è giunto ad affermare che nella scienza che sfugge di mano sarebbe dato di avvertire i segni della fine, per taluni addirittura la fine dell’umanità. Non so e confesso di non possedere gli strumenti epistemologici ed ermeneutici per maturare una adeguata opinione al riguardo.

Quel che avverto, e che credo possa mettere capo a ogni legittima manifestazione di dubbi, incertezze e perfino di timori senza che ciò implichi un velleitario atteggiamento di reazione alla modernità, è che dietro le acquisizioni straordinarie che consentono ad esempio di alleviare le sofferenze umane si cela un che di sconosciuto e inquietante che si manifesta talora attraverso degli indicatori che disvelano una sorta di alterazione di forze e di equilibri tra l’uomo e la natura.

All’inizio del novecento, Leone XIII scorse nei segni della seconda rivoluzione industriale, quella che toccò anche il neonato regno d’Italia, molti rischi e molte opportunità: le macchine spinte dalle nuove potenti fonti di energia lasciavano sperare nella liberazione dell’uomo mentre introducevano nuove forme di schiavitù contro le quali si levavano il pensiero laico e le nuove ideologie. A distanza di più di un secolo un altro Papa Leone – e prima di lui Francesco – ci richiama con analoga inquietudine a confrontarci con gli orizzonti dell’intelligenza artificiale, una rivoluzione altrettanto epocale, perché se, come qualcuno ha osservato, oggi le macchine non macinano più carbone e acciaio, addirittura apprendono, decidono, elaborano pensieri e linguaggi.

Così, proprio come ai tempi della Rerum novarum, siamo chiamati a rispondere a un interrogativo di fondo: chi guiderà chi? Sarà l’uomo a governare le macchine o queste ultime a superare l’uomo?

Siamo abituati a pensare al ruolo della tecnica come strumento per l’uomo al fine di governare la natura. Penso sia legittimo sostenere che tutto il problema sia in questa sorta di inversione. Non più la tecnica al servizio dell’uomo ma la tecnica che rischia di assoggettare l’uomo. Mi rendo conto che l’affermazione ha un tono difficilmente spiegabile perfino se, ad esempio, la si legge sotto la lente del serrato ed elevatissimo dialogo tra filosofi, teologi e giuristi. A ben vedere però si tratta di una constatazione non così impalpabile ma riguarda ciò che possiamo toccare con mano, a cominciare dalla ricaduta sugli ordinamenti giuridici. Affermare che la tecnica rischia di asservire l’uomo e che si è invertito il rapporto tecnica-uomo-natura vuole del resto rappresentare il dato per cui la tecnica è divenuto ‘pensiero’, pensiero, oltretutto, al di sopra del quale non è dato di concepire più nulla; e finché non affronteremo la questione di fondo, che è quella del pensiero tecnico, Codici etici, regole europee tentativi di governare l’uso dell’intelligenza artificiale troveranno ostacoli difficilmente sormontabili.

Il pensiero tecnico, per quanto percepisco, ha un obiettivo ed è esso stesso un obiettivo: quello di produrre incessantemente scopi e di realizzarli in modo indifferenziato.

Il pensiero tecnico ha come scopo quello di occupare la nostra mente, di sostituirsi al pensiero umano e questo scopo lo sta perseguendo con successo, perché a ben vedere sta tecnoformando il nostro pensiero. Sta facendo in modo che il nostro pensiero sia esattamente quello che la tecnica vuole. Il pensiero tecnico deve intercettare dall’interno la vita psichica dell’uomo perché quest’ultimo non gli opponga alcun ostacolo, meno che mai di tipo morale. Questo implica che si impadronisca della volontà perché essa deve essere volontà di accettare, appunto, indifferenziatamente l’offerta tecnologica. Per far ciò il pensiero tecnico, dopo aver operato dall’interno, ci seduce dall’esterno, affascinandoci col ritrovato, col dispositivo, con la tecnologia, appunto.

Ma a questo punto occorre interrogarsi: è davvero questo ‘pensiero intelligente’ o non è piuttosto il portato di un atto di delega in bianco concernente pezzi di razionalità sottratti a corpi vivi e integrati nei circuiti? Questi pezzi di razionalità che vincono partite a scacchi, scrivono articoli e poesie, consigliano acquisti, selezionano i migliori candidati, diagnosticano malattie eppure non possono sentire, desiderare, e ci illudono che sia possibile superare quella miscela di lentezza, errore, dimenticanza che qualcuno ha chiamato esperienza, ciò che fa di noi esseri incompleti e fragili, spingendoci a sognare algoritmi sempre più perfezionati che giungano a calcolare perfino la giustizia e la verità.

Sennonché quando l’uomo rifiuta la sua imperfezione, non si supera: anzi, rischia di perdersi; e il pensiero tecnico rischia di svuotarci, perché mentre ricuce le decisioni rischia di strappare il tessuto della responsabilità, decostruisce il pensiero in problemi parziali, ottimizzati pezzo per pezzo mentre è possibile che ci sfugga il senso complessivo della vita, della verità e della giustizia.

Quest’ultima in particolare, ma a maggior ragione vita e verità, non si calcola, si pratica e non può esprimersi esclusivamente attraverso logiche simboliche o eccessi di razionalità, perché, come ha ben detto Rosita D’Angiolella, è dell’uomo e per l’uomo.

Lo sforzo dell’uomo, se così è, deve essere quello di concepire un pensiero che si ponga al di sopra del pensiero tecnico, governandolo e ripristinando l’equilibrio turbato. Lo sforzo è però immane perché si tratta di ritrovare un equilibrio tra l’avidità della tecnica che è volontà di potenza e l’avidità dell’ideologia avvinta inestricabilmente alla tecnocrazia.

Ci troviamo così, com’è stato di recente scritto assai efficacemente, di fronte a un bivio: percorrere la via di un transumanesimo che promette un paradiso di corpi senza dolore, menti senza errori, identità liquide aggiornabili come software, oppure elaborare una dottrina che raccolga la sfida, per un nuovo umanesimo che ci consenta di abitare la tecnica senza diventare tecnica. È quella algoretica così ben descritta nei saggi di Padre Benanti.

Macchine quindi che servano, non che comandino. Dati che illuminino, non che ingabbino perché la dignità umana che un tempo rischiava di perdersi nel fumo delle fabbriche oggi rischia di dissolversi nei flussi invisibili di dati.

Quale, in conclusione, la mia percezione del libro? Che il pericolo più insidioso non è la macchina che pensa ma l’uomo che smette di pensare sé stesso.

Il timore è quello dell’affidamento ad altri del compito di decidere chi siamo, cosa desideriamo, dove siamo diretti.

La tecnica va governata, anche dal diritto, non le si deve obbedire, perché le sorti dell’umanità vanno affidate a uomini più consapevoli, non ad algoritmi sempre più sofisticati.

È, come dicevo, in questo quadro che va collocata la riflessione del giurista in ordine all’impatto che l’intelligenza artificiale provoca sugli istituti giuridici, sul contratto, sulla responsabilità, ma soprattutto sulla giurisdizione, sulla funzione del giudicare che, nell’illusione della calcolabilità, potrebbe essere in futuro sottratta all’uomo.

Alfredo Mantovano

  1. Parto da un fatto di cronaca che risale al mese di ottobre 2024, e che è riemerso nei giorni scorsi. Aurora Tila, una ragazza di appena 13 anni, muore dopo che il fidanzato 15enne l’aveva gettata da un balcone. Pochi giorni fa si è saputo che la ragazza, anziché confidare i tormenti di una relazione tossica ai genitori o a un’amica, aveva chiesto consigli all’intelligenza artificiale.

È un caso isolato? Aprile 2025: un californiano di 16 anni si suicida dopo aver confidato le proprie intenzioni a un noto software di I.A. Secondo i genitori, il software non aveva mai interrotto la conversazione, non aveva mai attivato protocolli di emergenza, e avrebbe addirittura fornito consigli su come suicidarsi. In alcuni passaggi delle conversazioni, si sarebbe persino spinto a descrivere l’idea del suicidio come qualcosa di romantico, una sorta di “bella morte” (chissà, nella sua programmazione era stato riversato il libro I dolori del giovane Werther).

Sono vicende preoccupanti, che denunciano quali ricadute possa avere questa nuova tecnologia. Ma non sono le uniche.

Pensiamo:

> allo sviluppo di sistemi d’arma che integrano software di intelligenza artificiale;

> ai sistemi di riconoscimento facciale usati per fini di controllo sociale e politico;

> agli algoritmi di I.A. che rendono possibile la creazione di nuove droghe sintetiche in tempi fino a poco fa inimmaginabili;

> all’impennata di deepfake, usati per le truffe, ma anche per manipolare convincimenti politici;

> agli impatti sulla libertà di espressione degli algoritmi di I.A. che monitorano i contenuti pubblicati sul web;

> al raschiamento massivo di dati personali da “dare in pasto” agli algoritmi di I.A. per alimentarne lo sviluppo.

E non sono da trascurare:

>> il problema degli impatti energetici che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale pone, ancora di più alla luce del contesto geopolitico attuale;

>> la questione degli effetti occupazionali, che si stanno già registrando sul piano mondiale.

  1. Questo scenario sollecita aspettative: alle istituzioni viene chiesta la formula per trasformare l’intelligenza artificiale da minaccia a occasione, da fonte di danni a spinta per uno sviluppo equo.

Il compito è reso difficile non per la tecnologia in sé, che anzi offre possibilità promettenti: pensiamo allo sviluppo di nuove cure mediche, alla prevenzione dei dissesti idrogeologici – una delle principali emergenze nazionali –, al rafforzamento della difesa da attacchi cyber, fino alla tutela del patrimonio culturale. Quest’ultimo, come insegnano vicende recenti di cronaca, è uno degli asset più importanti della nostra nazione: sistemi di I.A. permettono già adesso alle forze dell’ordine di confrontare con velocità istantanea le milioni di fotografie presenti nei loro dataset con le immagini rinvenute on line.

Ciò che rende l’impresa complessa, a volte proibitiva, è la difficoltà di individuare gli strumenti più adatti allo scopo. La tentazione più immediata è di demandare l’addomesticamento dell’I.A. alla stessa tecnologia, nella speranza che essa si “aggiusti” da sé col tempo; la tentazione opposta è di ricorrere a interventi regolatori pervasivi.

Entrambe le opzioni sono illusorie.

A smontare la prima opzione sono sufficienti i decenni di “entusiasmante” globalizzazione che abbiamo alle spalle: che non so quanto rassicurino sulla capacità di auto-fraregolazione delle innovazioni tecnologiche ed economiche.

La seconda opzione è impraticabile, per via della velocità che caratterizza lo sviluppo dell’I.A., ma è anche controproducente. È entrato nella storia del diritto inglese il Red Flag Act, una legge inglese che nel 1865 impose, per motivi di sicurezza, restrizioni sulle prime vetture a vapore, poi motorizzate. Tra queste restrizioni vi era l’obbligo di far precedere il veicolo da un uomo a piedi con una bandiera rossa di avvertimento. Il risultato fu disastroso: fu rallentato lo sviluppo dell’automobile nel Regno Unito, e Londra disperse il vantaggio competitivo che aveva fino ad allora maturato nei confronti di altre nazioni.

3.Il volume redatto da Rosita D’Angiolella ha il pregio di descrivere il modello al quale si sono ispirati il Governo e il Parlamento italiani nell’adottare la legge n. 132/2025. La cons D’Angiolella non è una estranea alla materia. Ha fornito un apporto tecnico decisivo per la stesura delle norme della legge, ne ha seguito i lavori parlamentari, ha coordinato il backstage tecnico dei ministeri interessati, ed adesso è impegnata perché queste norme trovino attuazione, nel coordinamento dei decreti attuativi.

Come è spiegato nel volume, la legge:

  • da un lato, non cede alla tentazione di dettare norme di dettaglio, che sarebbero destinate a rapida obsolescenza. Disegna un ecosistema generale di principi – etici e giuridici, a partire dall’antropocentrismo –, e di presidi istituzionali entro cui sviluppare in modo più armonico e “giusto” questa tecnologia;
  • dall’altro, interviene direttamente per favorire l’innovazione. Mette a disposizione risorse finanziarie ingenti – fino a poco meno di un miliardo di Euro – in favore di piccole e medie imprese con elevato potenziale di sviluppo che operano nei settori dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza. E anche di imprese di maggiori dimensioni, ugualmente innovative e con elevato potenziale di sviluppo, per promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

Quest’ultima misura si affianca ad altre iniziative che alimentano le capacità nazionali nel campo dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Penso al recente acquisto del “Computer ad alte prestazioni” per il sito di CINECA di San Giovanni a Teduccio (Na); o al progetto “IT4LIA AI Factory”, che ha fatto sì che la Commissione UE assegnasse al Tecnopolo di Bologna un nuovo supercomputer all’avanguardia: è un’infrastruttura tra le prime al mondo e leader in Europa per capacità di elaborazione intelligenza artificiale, frutto di un investimento di oltre 400 milioni di Euro, finanziati in via paritetica dalla Commissione europea e dall’Italia.

  1. Concludo dicendo però che l’istanza di giustizia che riguarda l’impiego dell’I.A. ha una portata inedita, che impone un passo ulteriore.

Vi è una differenza rispetto a quanto accaduto per altre innovazioni tecnologiche più o meno recenti, che pure hanno richiesto significativi interventi politici e legislativi (la TV, internet, la telefonia mobile, ecc.). Qui la richiesta di tutela non riguarda singoli aspetti della persona umana – i diritti sindacali, la libertà contrattuale, il rispetto della privacy, i diritti del consumatore, ecc. –: si rivolge direttamente a preservare l’essenza stessa dell’Uomo. Ne costituisce una traccia evidente il sempre più diffuso ricorso, anche a livello internazionale, del concetto di I.A. “antropocentrica”.

Questo ha una evidente implicazione filosofica. Pare un paradosso, ma la tecnologia più rivoluzionaria e innovativa degli ultimi secoli impone di tornare alle domande più antiche: “cos’è l’Uomo?” “Qual è la fonte della sua dignità?” “Qual è il rapporto tra Uomo e Natura, tra Uomo e Tecnica?” Ma ha implicazioni dirette e anche sul piano del Diritto e sulla definizione del ruolo del giurista.

Al Diritto – e quindi al giurista – viene chiesto di redigere e di applicare norme non più soltanto “efficienti”, ma anzitutto “giuste”, dopo decenni di schiacciamento su un orizzonte tecnicistico ed economicistico. “Giuste” significa ancorate a criteri eticamente solidi, che si facciano carico dell’essere umano oltre la dimensione meramente materiale ed economica.

Era questa la prospettiva dalla migliore tradizione giuridica italiana. Era la prospettiva di un indimenticato maestro, il filosofo del diritto Sergio Cotta, che aveva la cattedra in questo ateneo, e di cui ho seguito le lezioni in queste aule. Proprio attraverso un confronto serrato con il tema dell’innovazione tecnologica Cotta affinò, tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, il suo lungimirante giusnaturalismo, le cui intuizioni di fondo sono ancora sorprendentemente attuali.

Lui non demonizzava l’innovazione tecnologia: invitava a inquadrare la “Sfida tecnologica” (era questo il titolo di un suo saggio del 1968) all’interno di una prospettiva antropologica dal respiro ampio. Una prospettiva capace di integrare anche gli aspetti immateriali e trascendenti presenti nella natura dell’uomo.

Da qui ricavò i tratti irrinunciabili del giurista che non abdica alla sua funzione di fronte alle sfide dell’oggi e del domani (perdonate la cit., ma prob.m. il solo passaggio significativo di questo saluto): «Libertà responsabile della volontà individuale, effettiva partecipazione dei consociati alla vita civile in tutti i livelli del processo decisionale, rispetto dei diritti personali e degli interessi generali, efficienza, responsabilità e controllo del Potere: sono proprio questi gli elementi di cui la società tecnologica ha bisogno per darsi strutture istituzionali a misura umana e sottrarsi all’insidia totalitaria che la minaccia. Tocca ad ogni uomo coltivare nell’intimo della propria coscienza le premesse spirituali di tali elementi. Tocca tuttavia al giurista inventarne ed elaborarne le forme organizzative adatte alle esigenze attuali. Ma lo potrà fare solo se si assumerà intera la propria responsabilità umana e metterà le proprie capacità professionali, con l’audacia inventiva e la sapiente riflessione richieste dai tempi, a servizio della ragione, della pace, in una parola sola, dell’uomo».

  1. Lo studio condotto dalla dott.ssa D’Angiolella ha il pregio di raccogliere questa sfida. Il suo lavoro non costituisce una mera esegesi delle nuove disposizioni. Al contrario, stimola la lettura delle questioni giuridiche, anche di quelle più tecniche, alla luce del più ampio orizzonte, necessariamente interdisciplinare, dal quale è scaturita la legge n. 132/2025; e avvia così con il lettore un dialogo aperto, continuo, di alto livello, tra tutte le discipline coinvolte.

A tutti voi auguro buon lavoro (ancora scuse). Sono certo che l’approfondimento di stamane sarà una preziosa occasione per contribuire a orientare l’I.A. verso uno sviluppo (cf Cotta) sempre più «a servizio della ragione, della pace, in una parola sola, dell’uomo».

Francesco Saverio Marini

Intelligenza artificiale e diritti costituzionali

Anzitutto voglio ringraziare Rosita D’Angiolella per l’invito a questo interessante incontro di studio: la presentazione di un volume è anzitutto un’occasione per leggere un libro, cosa che è sempre più difficile e rara. Un’attività che è invece la principale fonte di conoscenza e di apprendimento per l’uomo e che probabilmente sarà destinata a essere appaltata proprio all’intelligenza artificiale. E da professore universitario questo è un aspetto che vivo con grande preoccupazione: perché ho visto negli ultimi anni un progressivo quanto repentino inaridimento della capacità dei giovani di confrontarsi con il pensiero astratto e di affrontare ragionamenti complessi. Non sono un sociologo, né un neurologo, ma è facile immaginare che questa involuzione sia dovuta anche all’uso degli strumenti informatici. E se tanto mi da tanto, l’intelligenza artificiale potrebbe amplificare questo processo. Già oggi vi sono studi che dimostrano un’inversione di tendenza del famoso effetto Flynn, che ha verificato nel seconlo scorso un incremento costante del quoziente intellettivo medio. E questo perché a fronte di una macchina che ha una formidabile capacità di apprendimento, avremo un uomo che avvertirà sempre meno quell’esigenza. Insomma, mi auguro che a breve la lettura di un libro, di un bel libro, non divenga un ricordo per alcuni nostalgici o sia relegata nell’ambito di quelle attività ormai superate dalla storia, come può essere oggi lo spazzacamino.

Di cosa parla lo scritto di Rosita D’Angiolella? È stato ricordato: il libro non soltanto descrive l’evoluzione della normativa europea, ma si sofferma soprattutto sulla legislazione nazionale in tema di intelligenza artificiale. Si caratterizza per un solido impianto argomentativo ed è ricco di spunti di riflessione, su un tema che è al centro del dibattito politico istituzionale e che ha inevitabilmente una grande prospettiva.

Nel mio intervento cercherò di svolgere qualche rapida riflessione sul rispetto dei diritti costituzionali da parte dell’intelligenza artificiale e cercherò, poi, di rispondere a una delle domande che l’Autrice si pone all’inizio del suo volume, ovverosia quali sono le implicazioni di questo fenomeno sul terreno delle libertà costituzionali. Questa domanda – e non è un caso – è inserita tra altre cinque domande che sono strettamente connesse: riuscirà l’uomo a conservare il primato sulla tecnica? Giudizio critico e coscienza prevarranno? L’intelligenza artificiale influenzerà la morale individuale e la politica democratica? Il diritto può porre delle regole a un fenomeno che evolve più velocemente delle capacità di comprenderlo? Il problema è che per dire qualcosa di sensato sulla domanda relativa ai diritti costituzionali, occorrerebbe provare a formulare qualche risposta alle altre domande e, in tutta onestà, io non sono in grado di farlo. Forse non solo per incapacità personale, ma perché una risposta a quelle domande, allo stato attuale delle conoscenze umane, non esiste nemmeno.

Qui potrei anche concludere il mio intervento, invece proverò a mia volta a porre qualche interrogativo, non prima di aver rapidamente ripercorso l’evoluzione della disciplina europea e nazionale in materia e la ratio di fondo che ha ispirato i più recenti interventi normativi.

L’autrice, a questo proposito, mette ben in evidenza che nel corso dell’ultimo decennio si è riscontrato un cambio di paradigma nella regolazione; cambio che da una prospettiva liberistica volta a promuovere le nuove tecnologie si è spostato su una scelta valoriale ex ante quale chiave di equilibrio tra rischi, innovazione e diritti.

La tendenza iniziale della legislazione europea è caratterizzata, infatti, dall’idea per cui esisterebbe una relazione lineare tra tecnologia e libertà, nel senso che ogni innovazione tecnica avrebbe portato con sé un potenziamento delle libertà, perché in fondo vi era la convinzione che lo sviluppo tecnologico avrebbe rimosso, come in parte ha fatto, alcuni ostacoli al pieno godimento diritti costituzionali. Si pensi banalmente agli effetti benefici della tecnologia e della stessa intelligenza artificiale sul diritto alla salute, sia in termini di possibilità di cura (attraverso analisi predittive o diagnosi automatizzate), sia in termini di formazione del personale sanitario, sia ancora in termini di informazione dei pazienti e delle popolazioni vulnerabili. Scarsa consapevolezza vi era, invece, a livello sociale, prima ancora che a livello politico-istituzionale, sui possibili pericoli di quell’evoluzione: non può dunque sorprendere che nella fase iniziale l’approccio ritenuto migliore fosse quello di non porre limiti, responsabilità o doveri verso chi sviluppa la tecnologia, favorendo lo sviluppo di un mercato il più ampio possibile. Si sono evitati, quindi, in questa fase modelli regolativi considerati paternalistici in modo da non soffocare l’evoluzione e lo sviluppo di un florido mercato digitale, con l’unico limite funzionale allo scopo che è quello ovviamente della tutela della libertà della concorrenza.

In ambito unionale questo approccio iniziale è testimoniato dalla Direttiva del 1995 (95/46/CE), ora abrogata, sulla protezione dei dati personali, e su quella del 2000 (2000/31/CE), ancora in vigore, sull’E-commerce. Emblematico è a tale riguardo l’art. 1 della Direttiva sulla privacy, che richiedeva agli Stati di garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, sancendo al contempo il principio della massima mobilità possibile dei dati e il divieto per gli Stati di restringerne o vietarne la libera circolazione. Analogamente la Direttiva sul commercio elettronico è orientata principalmente a favorire lo sviluppo di un mercato interno a vantaggio degli interessi economici dell’Unione.

Il primo sviluppo si è realizzato in via pretoria a opera della Corte di Giustizia. Il riferimento è al riconoscimento del diritto all’oblio da parte del Giudice dell’Unione nella sentenza Google Spain (C-131/12) e nella giurisprudenza che ha progressivamente introdotto una responsabilizzazione dei provider, escludendo solo i servizi a carattere meramente tecnico, automatico e passivo. Vi è in queste pronunce la tendenza del Giudice dell’Unione a promuovere, anche nell’ambito della normativa sull’evoluzione tecnologica, i valori costituzionali legati alla tutela della persona.

Il punto di svolta si ha, tuttavia, con l’introduzione della Carta dei diritti fondamentali, che induce gli organi dell’Unione a realizzare quel cambio di prospettiva al quale si faceva cenno e a cercare un nuovo punto di equilibrio tra evoluzione tecnologica e protezione ai diritti della persona, non soltanto nei confronti delle ingerenze delle autorità pubbliche, ma anche, e direi soprattutto, nei confronti delle ingerenze derivanti dai nuovi poteri privati nel contesto digitale.

Si inaugura quindi un diverso approccio normativo con il nuovo Regolamento dfel 2016 sulla protezione dei dati personali. In questo atto, come nei successivi, non vi è solo la codificazione della precedente giurisprudenza, ma si va affermando, anche espressamente, una connotazione spiccatamente umano-centrica della disciplina. Connotazione che emerge già nel considerando 4 del Regolamento sulla privacy dove si specifica che il trattamento dei dati personali deve essere al servizio dell’uomo. Coerentemente vi è nel Regolamento una responsabilizzazione del titolare del trattamento, al quale si impone di valutare l’entità del rischio e di adottare i necessari correttivi. Vi è, inoltre, nel trattamento dei dati un maggiore coinvolgimento dell’interessato, al quale viene riconosciuto il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare le eventuali decisioni sul trattamento del dato.

Un coerente sviluppo di questa nuova concezione si riscontra prima nell’adozione del Regolamento del 2022 (2022/2065) sui servizi digitali e in quello coevo sui Mercati digitali (2022/1925), ma soprattutto appunto con il Regolamento sull’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act – AIA) del 2024. Ovviamente quest’ultimo atto, pur muovendosi nella stessa logica valoriale di fondo, richiede un’impostazione e un approccio molto differenti: diversamente da quanto accade per la riservatezza, per l’intelligenza artificiale non si può ipotizzare un controllo del dato e il consenso da parte dell’interessato, perché si tratta di una logica non applicabile ai big data e alle dinamiche dell’autoapprendimento da parte della macchina.

Anche in questo caso, tuttavia, la legislazione europea, prima, e quella nazionale, subito dopo, qualificano normativamente l’intelligenza artificiale come “antropocentrica”, affidabile e rispettosa dei diritti umani e perseguono l’obiettivo di realizzare uno sviluppo di questa tecnologia in termini costituzionalmente sostenibili. Vi è in questi atti normativi, come nel Regolamento del 2016 sulla riservatezza dei dati, il virtuoso tentativo di realizzare un bilanciamento tra due opposte esigenze: da un lato, quella di non limitare la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica; dall’altro, quella di evitare che un abuso dello strumento o la mancanza di regolamentazione possano consentire la violazione dei diritti umani, attraverso soprattutto i bias algoritmici, la disinformazione online o l’utilizzazione di dati riservati.

A tal fine la legislazione – europea e nazionale – si è concentrata su tre aspetti di carattere generale, che finiscono per rappresentare le colonne d’Ercole dello sviluppo dell’intelligenza artificiale nel nostro ordinamento.

Il primo è quello che fa leva sulla promozione della visione antropocentrica e sul primato del principio personalista, che è a fondamento del nostro testo costituzionale. Questo si traduce, per usare le parole di Rosita d’Angiolella, in una “riserva di umanità” che pervade l’intero articolato della legge n. 132 del 2025 e del Regolamento unionale del 2024. Nella Relazione di accompagnamento si rileva come il primato dell’apporto umano debba caratterizzare ogni processo decisionale nella prospettiva che l’intelligenza artificiale sia e rimanga uno strumento, che svolga una funzione servente rispetto al pieno sviluppo della persona umana. Soluzione che si può considerare costituzionalmente necessaria.

L’impianto personalista comporta, anzitutto, la previsione di un limite esterno: si esclude la possibilità che la macchina possa sostituirsi alle attività umane di rilevanza pubblicistica, come quella dell’amministratore pubblico, del medico o del giudice. Ma soprattutto è imposto un limite interno, che riguarda la progettazione, la creazione e l’utilizzazione della macchina e che è rappresentato proprio dal ruolo della persona umana. La sorveglianza dell’uomo ha una funzione di indirizzo e di controllo, prevista in tutte le fasi di uso dell’intelligenza artificiale: è un obbligo posto a carico di tutti i soggetti che intervengono nella cosiddetta “catena del valore”. I sistemi, dunque, devono essere sviluppati e utilizzati come strumenti a servizio delle persone e devono essere adeguatamente controllati e sorvegliati da essere umani, sulla base del principio “human in the loop”.

Nella stessa prospettiva, il secondo profilo che assume “tono costituzionale” è quello della selezione dei dati da offrire ad una tecnologia di IA: i dati devono essere, infatti, selezionati in modo da rispettare i principi di riservatezza, correttezza dei dati, eguaglianza e inclusività.

È evidente che l’intelligenza artificiale pone inedite e complesse sfide anzitutto sulle tecniche di tutela della privacy e che la creazione e diffusione di contenuti falsi possono mettere in crisi valori fondanti del nostro ordinamento costituzionale, come la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto all’infomazione, la dignità umana e il corretto funzionamento delle regole democratiche.

In questo senso, il principio di eguaglianza impone di evitare qualsiasi forma di parzialità nella raccolta dei dati: in caso contrario, il rischio di bias diventa elevatissimo. Mi riferisco ai dataset utilizzati con criteri statistici, che devono tenere in considerazione le peculiarità, le caratteristiche e la composizione della popolazione. Solo a queste condizioni, i dati immessi come input nei sistemi di intelligenza artificiale sono rappresentativi e possono evitare esiti discriminatori o pregiudizievoli.

Come si intuisce, data la enorme mole di dati che un singolo sistema di IA raccoglie, non mancano criticità.

Si pensi, ad esempio, ai problemi posti dall’algoritmo utilizzato da alcune corti statunitensi per prevedere la recidiva, cioè la probabilità che imputati già condannati commettano un nuovo reato. L’algoritmo, basato sulla valutazione del rischio, analizza fattori quali la storia penale, l’istruzione, il lavoro e le relazioni sociali ed è di supporto alle corti per la determinazione della cauzione e l’eventuale definizione per le vie brevi del procedimento. Si è osservato, nel noto caso Loomis v. Wisconsin, che il software utilizzato attribuiva una maggiore probabilità di recidiva agli imputati appartenenti alla popolazione afroamericana rispetto agli altri gruppi, stimando per i primi un rischio superiore del 77% di reiterare reati violenti quali omicidi, stupri, rapine e aggressioni aggravate. E ciò a causa del fatto che la raccolta dei dati era stata viziata da un pregiudizio razziale, presente in chi aveva raccolto i dati, che si era inevitabilmente riflesso sugli output derivanti dall’uso del sistema.

Il terzo e connesso profilo, rilevante in termini generali a livello costituzionale, è costituito dalla trasparenza nella raccolta dei dati e nella successiva elaborazione dei medesimi all’interno dei sistemi di intelligenza artificiale.

Al pari dell’eguaglianza si è di fronte ad un principio costituzionale. La trasparenza è uno dei punti più critici dei sistemi di IA in quanto il passaggio dagli input agli output è spesso opaco e di difficile intellegibilità anche per gli stessi sviluppatori del software. Tale condizione, nota quale black box problem, è intrinseca alla capacità tecnica del sistema definita “apprendimento”: la tecnologia elabora un ragionamento che non consiste nella mera combinazione e selezione di dati, sicché il procedimento che conduce alla decisione è per lo più ignoto.

Implementare la trasparenza dei procedimenti decisionali è una esigenza non soltanto tecnica ma principalmente costituzionale.

Il costituzionalismo, quale dottrina del limite del potere, trova declinazione non solo nei confronti del potere pubblico, ma anche nei riguardi dei poteri privati.

La trasparenza è essenziale per ridurre le asimmetrie informative nei rapporti tra privati come reso evidente dalla tutela dei consumatori, dalla normativa a protezione dei dati personali, ecc. La trasparenza è un valore essenziale, destinato a prevalere anche sui diritti di proprietà intellettuale ed è l’unico argine attraverso il quale è possibile contenere, mediante un obbligo di disclosure, i poteri delle grandi piattaforme.

La trasparenza, insieme alla necessaria partecipazione e alla supervisione dell’uomo, sono inoltre decisivi ai fini delle imputazioni delle responsabilità. È di tutta evidenza che la tutela dei diritti costituzionali implica il corretto funzionamento dei meccanismi di imputazione delle responsabilità: il che significa che occorre scongiurare esiti che, da un lato, rendano difficile o impossibile l’individuazione dell’autore dell’illecito, favorendo “zone franche” di sostanziale irresponsabilità, e, dall’altro, introducano forme di responsabilità oggettiva o per fatto altrui.

Per dare concretezza a questo approccio di tipo costituzionale dell’intelligenza artificiale, il legislatore si è mosso principalmente in due direzioni.

La prima fa leva sul procedimento e sul rapporto rischi/benefici. Il Regolamento dell’Unione ha, cioè, classificato il rischio, cui corrisponde una graduazione della severità del trattamento giuridico applicabile. Così a un rischio elevatissimo di impattare sui diritti inviolabili consegue un divieto assoluto, l’alto rischio comporta invece una valutazione d’impatto e una serie di obblighi procedurali che divengono mano mano meno penetranti in relazione alla riduzione del rischio.

La seconda direzione si incentra sulla variabile temporale: il legislatore, unionale e nazionale, nella consapevolezza della velocità dello sviluppo tecnologico e dell’elaborazione dei risultati, hanno preferito giocare in prevenzione. Da un lato, vi è una visione anticipatoria e valoriale in cui la regolazione non si limita a seguire gli effetti della tecnica, ma si fonda su scelte valoriali ex ante, capaci di orientare lo sviluppo tecnologico secondo i valori fondanti dell’ordinamento costituzionale; dall’altro, è stato introdotto un principio di precauzione costituzionale, in base al quale la tutela delle libertà costituzionali deve essere anticipata rispetto alla stessa produzione della macchina e delle applicazioni tecnologiche. Si parla a questo riguardo di tutela by design, per intendere che la tutela dei valori costituzionali deve essere recepita già in fase di costruzione e programmazione delle macchine, in modo da addestrarle a effettuare dei veri e propri test di costituzionalità sulle risposte generate dal modello oggetto di verifica, attraverso un ciclo virtuoso di controlli tesi a eliminare il tasso di violazione dei principi costituzionali.

Le soluzioni prospettate garantiranno adeguatamente i diritti costituzionali?

È ovviamente difficile ipotizzarlo: non vi è dubbio che l’approccio preventivo sia l’unico in grado di prevenire le lesioni, ma non si può ignorare che il legislatore si è trovato costretto a giocare una partita al buio, perché le potenzialità applicative dell’intelligenza artificiale e gli effetti sul contesto socio-economico non sono al momento prevedibili. Anzi, sembra corretto ritenere che la velocità dell’innovazione sia addirittura ampiamente superiore ai tempi di applicazione e di monitoraggio della normativa approvativa e ciò rende complessa o addirittura superata qualsiasi valutazione de jure condendo successiva ad una effettiva verifica di impatto.

Qualche perplessità in dottrina è stata avanzata anche sulla scelta di differenziare le procedure in base alla classficazione del rischio. Si è, infatti, rilevato che il confronto costi/benefici, sul quale si basa tale categorizzazione, si presti adeguatamente a materie oggetto di quantificazione numerica, mentre divenga approssimativo o, talvolta, arbitrario laddove venga riferito a temi sociali e alla tutela dei diritti costituzionali. Insomma, la previsione di una categorizzazione del rischio potrebbe tradursi in una burocratizzazione dell’intelligenza artificiale senza che a ciò corrisponda una tutela effettiva del principio personalista.

Del resto, è quanto sostanzialmente accaduto in materia di tutela della privacy, rispetto alla quale si è imposto un numero enorme di adempimenti burocratici ai quali non è corrisposto un adeguato rafforzamento della tutela. Indagini demoscopiche stimano che quasi il 90% dei cittadini italiani ed europei siano intimoriti o molto preoccupati per la propria privacy e abbiano la sensazione di essere costantemente monitorati: il che fa sorgere qualche dubbio sull’efficacia delle misure disposte a livello unionale.

Infine, e concludo, si deve considerare che il tema dell’intelligenza artificiale ha carattere globale e non si presta a essere adeguatamente regolato in ambito nazionale e nemmeno in ambito sovranazionale. L’unica tutela effettiva si può realizzare a livello internazionale e globale, essendo altrimenti difficile contrastare i cosidetti paradisi digitali, cioè quelle aree prive di restrizioni, dove i modelli dell’intelligenza artificiale possono operare senza filtri etici, di sicurezza o di copyright. Deve allora salutarsi con favore un cambio di approccio anche in quei Paesi, come gli Stati Uniti o la Cina, in cui la tendenza, fino a un recente passato, è stata quella di uno spinto liberalismo digitale, attrattivo unicamente per un rafforzamento dei mercati digitali. Negli ultimi anni, infatti, si riscontrano anche in questi Paesi i primi tentativi di regolazione e di limitazione di quei mercati (attraverso Executive Order di Biden o misure ad interim adottate nel 2023 in Cina), a testimonianza che si va diffondendo a livello mondiale la consapevolezza dei rischi legati per i diritti dell’uomo a uno sviluppo del tutto privo di regolazione dell’intelligenza artificiale.

Francesca Quadri

La presentazione del libro di Rosita D’Angiolella offre l’occasione per apprezzare i qualificati interventi che mi hanno preceduta ed il taglio scelto nell’affrontare il tema dell’Intelligenza artificiale, una vera e propria rivoluzione tecnologica che porta con sé interrogativi profondi sulla vita dell’uomo e sui diritti della persona.

Per IA si intende un sistema automatizzato progettato attraverso l’utilizzo di input, cioè di dati e di informazioni, con lo scopo di generare degli output, cioè dei contenuti, delle previsioni o addirittura delle decisioni a diversi livelli di adeguatezza o di autonomia.

La regolazione dell’IA nella prospettiva di tutela della persona, secondo il titolo del volume, evoca due temi assai stimolanti per il giurista.

Il primo riguarda la dimensione antropocentrica ([1]) tutelata dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, secondo cui l’uomo è al centro del sistema come unico centro decisionale ed esprime una volontà non abdicabile.

Il secondo – ed è su questo che vorrei in particolare soffermarmi – riguarda la responsabilità civile e la reintegrazione del danno che possa essere provocato dall’utilizzo di sistemi di IA, tema che già anima le aule di giustizia

L’argomento assume rilievo non solo nei rapporti tra privati, ma anche in quelli tra privati e pubblica amministrazione ([2]) quando questa si avvalga, nella sua azione, di sistemi di IA.

Si parla, in questo caso, di “provvedimento algoritmico” e di ipotesi di responsabilità da “scelta dei dati” immessi nell’algoritmo; da malfunzionamento o errore dell’algoritmo (allucinazione) ([3]); da “irragionevolezza” dello stesso provvedimento algoritmico.

L’autrice dedica al tema un capitolo molto interessante del suo volume, in cui ripercorre l’evoluzione storica delle categorie giuridiche connesse alla responsabilità, dalla rivoluzione industriale – che già pose l’esigenza di elaborare forme di responsabilità senza colpa, spostando il baricentro dalla colpa alla lesione – alla rivoluzione digitale che, con la creazione di nuovi “prodotti”, implica la necessità di focalizzare i temi della prevenzione, del rischio, del controllo. Mette in guardia dall’individuare regimi di responsabilità eccessivamente rigidi che possano rischiare di frenare la ricerca ed auspica, infine, che possa essere accordata prevalenza alla funzione compensativa, pienamente compatibile con il disegno costituzionale di effettività di tutela del danneggiato, senza alcuna compressione dell’innovazione.

Il percorso argomentativo è pienamente condivisibile e ci spinge ad addentrarci in un tema che appare di natura composita, intrecciandosi con regolazione europea e nazionale e con principi e criteri direttivi di una delega legislativa- quella contenuta nell’art. 24, comma 5 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, – che dovrà essere attentamente esercitata dal Governo. Sono certa che anche per questa fase, ancora in corso, il contributo del consigliere D’Angiolella sarà fondamentale e getterà le basi per quello che già intravedo come un “Volume II – Parte speciale”.

Partiamo dal livello di regolazione europea.

L’AI Act non è una legge sul risarcimento del danno; è una legge di governo del rischio. Il regolamento resta espressamente senza pregiudizio rispetto alle discipline europee già vigenti, comprese quelle in materia di protezione dei dati, tutela dei consumatori e altri rimedi. Tuttavia, proprio perché costruisce obblighi organizzativi e di conformità per provider e deployer, esso è destinato ad incidere indirettamente sul giudizio civile: non sostituisce la responsabilità, ma ne ridefinisce i parametri di diligenza e, soprattutto, il contenuto della prova.

Questo è particolarmente evidente nei sistemi ad alto rischio (high – risk). Il Regolamento sull’intelligenza artificiale (AI Act) colloca, tra questi, i sistemi utilizzati nel reclutamento del personale (recruiting) e nella gestione dei rapporti di lavoro, quelli destinati alla valutazione del merito creditizio (creditworthiness) o del punteggio creditizio (credit scoring) delle persone fisiche e quelli impiegati nell’amministrazione della giustizia ([4]). Proprio rispetto a quest’ultimo ambito, il Regolamento chiarisce che tali sistemi non devono sostituire il potere decisionale o la discrezionalità del giudice. Il presidio umano resta strutturale e, proprio per questo, la responsabilità continua a cercarsi dentro scelte, omissioni e controlli umani.

Il secondo tassello europeo è contenuto dalla nuova direttiva 2024/2853 sulla responsabilità da prodotto difettoso. Essa dovrà essere trasposta entro il 9 dicembre 2026 e si applicherà ai prodotti immessi sul mercato e messi in servizio dopo quella data. La direttiva include espressamente il programma informatico (software) nel concetto del prodotto, indipendente dalle modalità di fornitura, anche tramite servizi in cloud o software come servizio (software-as- a- service); ammette che anche i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale (AI System providers) possono essere trattati come produttori (manufacturer); valorizza, nella valutazione del difetto, gli aggiornamenti, l’apprendimento continuo (continuos learning) e le vulnerabilità di sicurezza informatica (cybersecurity); introduce strumenti probatori nuovi, come l’esibizione delle prove (disclosure of evidence) e le presunzioni di difettosità o di nesso causale quando la complessità tecnico scientifica renda eccessivamente difficile la prova da parte del danneggiato.

Non ha invece visto la luce la proposta di AI Liability Directive ([5]), presentata nel 2022 e ritirata nel 2025 per mancanza di accordo.

Con la conseguenza che la responsabilità civile per utilizzo di sistemi di IA continua ad essere regolata a livello nazionale per gli spazi lasciati liberi dalla responsabilità da prodotto difettoso.

Ciò non significa che la direttiva Liability non abbia lasciato delle tracce di cui certamente il legislatore nazionale può avvalersi.

Ci riferiamo, in particolare, al meccanismo di presunzione del nesso causale ed all’accessibilità alle prove che possono costituire oggetto di approfondimento in occasione dell’attuazione della delega legislativa.

Entrambi offrono soluzioni ai rischi di irresponsabilità connessi all’opacità, sottolineata dall’Autrice come c.d. effetto black box dell’IA, ossia al difetto di informazione per il danneggiato quanto al funzionamento dell’algoritmo – si pensi ai danni derivanti da decisioni algoritmiche errate o discriminatorie – circostanza che lo pone in una situazione di particolare debolezza.

Il discorso ci conduce al livello di regolazione nazionale.

Entrambi i principi citati sono contenuti nella delega di cui all’art. 24 della Legge IA in cui si parla di:

  • previsione di strumenti di tutela del danneggiato;
  • specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova;
  • classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e relativi obblighi come individuati dal AI Act.

Alla tutela del danneggiato ed alla ripartizione dell’onere della prova si collega il tema dell’accessibilità alla prova, che porta con sé il superamento del principio dispositivo (iudex iudicare debet iuxta alligata et probata, 115 cpc) e l’affermazione di una regola di giudizio basata sul metodo inquisitorio acquisitivo, per cui, quando la parte presenti fatti idonei a radicare un fumus di fondatezza della domanda e ne faccia istanza, è il giudice ad ordinare l’esibizione di tutti gli elementi di prova relativi al funzionamento dell’algoritmo per dimostrare che vi sia stata una violazione del regolamento.

Si tratta di un modello non nuovo al nostro ordinamento se solo si pensi ai poteri istruttori del giudice amministrativo, propri di un processo ove le parti non si trovano sul piano di piena parità sotto il profilo dell’accesso alla prova.

E’ l’AI Act ad offrire tutta la gamma degli elementi utili per tale dimostrazione, elencati, per i sistemi di IA ad alto rischio, negli articoli 8 e seguenti.

Ci riferiamo al sistema di gestione dei rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali, che costituisce un processo continuo nel corso dell’intero ciclo di vita di un sistema di IA; ai dati di addestramento, che devono soddisfare i criteri di qualità ogniqualvolta siano utilizzati dall’IA; alla documentazione tecnica redatta prima dell’immissione sul mercato del sistema di IA, continuamente aggiornata; alle registrazioni degli eventi (log) per la durata del ciclo di vita del sistema, in riferimento al periodo di utilizzo, alla banca dati di riferimento del sistema utilizzato, ai dati degli input utilizzati, all’identificativo delle persone fisiche che partecipano alla verifica dei risultati; alle misure di sorveglianza che consentono l’interfaccia uomo-macchina.

La tutela del danneggiato e la ripartizione dell’onere probatorio si realizzano anche tramite la presunzione del nesso di causalità. A questo proposito assume fondamentale rilievo la classificazione contenuta nel AI Act dei sistemi di IA e la possibilità di riconoscere una presunzione (relativa) di causalità ai sistemi ad alto rischio elencati nell’Allegato III del Regolamento. Si pensi, ad esempio, ai sistemi di ammissione delle persone all’istruzione ed alla formazione, alla selezione per l’accesso al lavoro, alle prestazioni sanitarie.

Accertata la violazione (attraverso l’esibizione degli elementi di prova) ed il danno (la cui prova grava sul danneggiato) il nesso causale è presunto, salva la prova contraria del convenuto.

Molto più controverso, invece, il tema della presunzione della colpa.

L’accessibilità da parte del danneggiato ai mezzi di prova costituisce di per sé un notevole passo avanti, ma non esime dal dimostrare che vi sia stata una violazione del dovere di diligenza nell’utilizzo o nella gestione del sistema.

Il modello della responsabilità oggettiva – simile a quello già accolto dall’art. 2050 cc sull’esercizio di attività pericolosa – non è contemplato dalla delega e risulta difficile ricondurlo alla “ripartizione della prova”, senza un’esplicita indicazione del legislatore in tal senso.

Esiste il rischio che affiancare alla presunzione di causalità pure la presunzione di colpevolezza – anche se solo per i sistemi ad alto rischio – possa diminuire eccessivamente gli spazi di difesa del convenuto, specie quando egli è solo un deployer (utilizzatore) e non abbia il dominio dei dati e dell’algoritmo.

Il suggerimento che proviene dagli studiosi della materia ([6]) è piuttosto quello di focalizzare l’attenzione sull’effettività del risarcimento ovvero dell’indennizzo quando non si delinei una responsabilità colpevole.

Ciò è possibile anche ricorrendo a strumenti assicurativi secondo modelli già positivamente collaudati (la responsabilità civile da circolazione di autoveicoli, la responsabilità sanitaria, di recente anche la responsabilità contabile).

Il sistema di responsabilità che si va delineando gioca un ruolo fondamentale per l’affermazione del principio da cui si è partiti: la valutazione e, soprattutto, la decisione prese utilizzando i sistemi di IA spettano soltanto all’uomo, che ne è responsabile.

Ha affermato Papa Leone ([7]) che “Insieme al suo straordinario potenziale di recare beneficio alla famiglia umana, il rapido sviluppo dell’IA solleva anche questioni più profonde riguardanti l’uso corretto di tale tecnologia nel generare una società globale più autenticamente giusta e umana. In tal senso, pur essendo indubbiamente un prodotto eccezionale del genio umano, l’IA è “innanzitutto uno strumento”.

Una regolazione dell’IA che tuteli effettivamente ed efficacemente la persona –così richiamando il titolo del volume che oggi presentiamo – contribuisce alla formazione di una società più giusta ed umana.

Giovanni Bruno

Il punto di avvio di ogni riflessione su intelligenza artificiale e diritto, come icasticamente si evince dal titolo del libro della Nostra Autrice, non può che essere la persona. Non la persona astratta della tradizione giusnaturalistica, né il soggetto giuridico ridotto a centro di imputazione di situazioni patrimoniali, ma la persona nella sua concretezza materiale e relazionale, così come costruita dalla grande stagione del diritto privato costituzionale.

Il nuovo capitalismo cognitivo dei mercati digitali tende a proporre una riduzione della persona a mera dimensione di consumo. In questo particolare contesto la persona non è più esterna al processo produttivo ma diventa fonte continua di creazione di valore, una sorta di infrastruttura industriale vivente. A fronte di tale impostazione, si pone l’esigenza di rivendicare una nozione integrale di persona, che le consenta di andare oltre la dimensione meramente economica per ricomprendere, nella inevitabile materialità dei rapporti che la riguardano, non solo il corpo e l’identità ma anche le sue relazioni, la sua storia, i suoi dati.

La riconduzione della persona alla sua dimensione sostanziale e intersoggettiva è il presupposto necessario per affrontare il tema dell’intelligenza artificiale. Siamo, infatti, di fronte a sistemi (di IA) che elaborano dati personali e concorrono a produrre decisioni potenzialmente idonee ad incidere sulla vita concreta degli

individui, modificando le condizioni di accesso al lavoro, al credito, alla salute e alla partecipazione sociale. L’intelligenza artificiale lambisce e avvolge la persona nella sua integralità, negli spazi privati e in quelli pubblici. Non è, dunque, ipotizzabile un sistema regolatorio fondato esclusivamente sulle tradizionali categorie patrimoniali o su specifici meccanismi di responsabilità civile essendo, invece, necessario ricondurre il fenomeno nell’ambito di precisi diritti fondamentali e assicurarne una governance puntuale.

Il corpo, oggi, va oltre la dimensione di supporto biologico dell’esistenza: è il luogo in cui si manifesta l’identità, si esprime la libertà, si esercita l’autodeterminazione. Il passaggio dalla persona corporea alla persona digitale ha dato l’avvio a nuove prospettive di analisi e la monografia della dott.ssa D’Angiolella ne è una testimonianza diretta. Il riconoscimento dell’integrità della persona in ambito digitale non è una mera estensione analogica, ma una rifondazione categoriale. Il «diritto all’autodeterminazione informativa», elaborato dalla dottrina tedesca a partire dalla sentenza della Corte costituzionale federale del 1983 sul censimento, diventa il paradigma di un nuovo diritto fondamentale: il diritto di ciascuno a governare il flusso delle informazioni che caratterizza i moderni servizi del mercato e dello stato digitali.

Ed è proprio in questa prospettiva che l’intelligenza artificiale pone le sfide più radicali. I sistemi di IA ad alto rischio sono macchine di produzione di informazioni sulla persona: essi classificano, profilano, predicono, raccomandano, valutano. Ogni operazione di questo tipo incide sull’identità digitale della persona, sulla sua

reputazione, sulle sue opportunità di vita, sulle sue decisioni negoziali. La tutela della persona è, pertanto, prima di tutto, tutela dell’autodeterminazione digitale come diritto fondamentale.

E, ovviamente, la concreta realizzazione di questo valore presuppone che gli ordinamenti moderni garantiscano un pieno ed effettivo accesso alla rete e ai servizi tecnologici. Nella società dell’informazione, infatti, l’esclusione digitale incide direttamente sulla condizione della persona, determinando un fattore strutturale di marginalizzazione.

L’inquadramento dell’accesso a internet come diritto fondamentale autonomo segna il punto di emersione di un processo evolutivo di matrice dottrinale e giurisprudenziale europea, consolidatosi nel primo quarto del XXI secolo e suscettibile di estensione, in chiave funzionale, ai servizi tecnologici fondati sull’intelligenza artificiale. Questa prospettiva presenta implicazioni decisive per la regolazione del fenomeno: le condizioni di accesso ai sistemi (di IA) – i prezzi, i requisiti tecnici, le competenze necessarie, le barriere linguistiche – diventano oggetto di valutazione giuridica in termini di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.).

Ma l’accesso da solo non basta se non si pongono solide basi per garantire a tutti i consociati una consapevole autodeterminazione digitale. Il GDPR ha, quindi, codificato l’autodeterminazione informativa in una serie di diritti specifici: il diritto di accesso ai dati (art. 15), il diritto di rettifica (art. 16), il diritto alla cancellazione (art. 17), il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), il diritto alla portabilità (art. 20), il diritto di opposizione (art. 21). Questi diritti non sono soltanto strumenti tecnici di gestione del consenso: sono le concrete manifestazioni del diritto fondamentale dell’individuo a governare la propria identità

digitale.

Nell’era dell’intelligenza artificiale, l’autodeterminazione informativa assume, quindi, una dimensione nuova e più complessa. Gli ecosistemi di IA non si limitano a raccogliere e trattare dati personali: li elaborano in modo da produrre inferenze, predizioni e classificazioni che il soggetto interessato non ha fornito e non è in grado di anticipare. I sistemi di profilazione algoritmica costruiscono un «doppio digitale» della persona che sfugge al controllo dell’individuo e che spesso non è nemmeno conoscibile da parte sua.

Il problema dell’autodeterminazione nell’era dei sistemi di IA generativa è ancora più radicale. I grandi modelli linguistici (LLM) come quelli alla base dei sistemi di tipo conversazionale sono addestrati su enormi corpus di dati che includono informazioni personali, espressioni creative e comunicazioni private. Il soggetto i cui

dati hanno contribuito all’addestramento del modello non ha esercitato alcun consenso specifico a questo utilizzo e non ha la possibilità di verificare quali delle proprie informazioni siano state incorporate nel modello. La normativa di settore affronta parzialmente questo problema con le norme sulla trasparenza dei modelli c.d. per finalità generali (GPAI artt. 53-55) e con gli obblighi di documentazione tecnica, ma non risolve la questione strutturale dell’impossibilità di esercitare i diritti individuali di autodeterminazione informativa nei confronti di sistemi che hanno già incorporato i dati personali nella propria architettura.

Il riferimento all’autodeterminazione informativa richiede, a questo punto del nostro discorso, un richiamo al «diritto alla conoscenza» che rappresenta un concetto più ampio e più controverso rispetto al primo. Il diritto alla conoscenza non è soltanto il diritto all’informazione passiva – il diritto di ricevere informazioni – ma il diritto alla comprensione attiva: il diritto di capire come funzionano i sistemi che incidono sulla propria vita, di accedere alle conoscenze necessarie per esercitare gli altri diritti, di non essere tenuti in uno stato di ignoranza strutturale rispetto ai meccanismi di potere che ci governano.

La dimensione sociale di questo diritto è stata analizzata da Habermas nella sua teoria dell’agire comunicativo. Habermas ha mostrato come la razionalità comunicativa – la capacità di partecipare a un discorso pubblico razionale, orientato alla comprensione reciproca – sia la condizione fondamentale della democrazia deliberativa.

Il diritto alla conoscenza non è, quindi, un diritto accessorio o strumentale, ma una condizione della legittimità stessa dei sistemi decisionali. Un sistema di IA che prende decisioni che incidono sulla vita delle persone senza che queste possano comprendere i meccanismi del processo decisionale viola non soltanto il diritto all’informazione, ma il principio democratico di legittimazione del potere.

Nell’era dell’intelligenza artificiale, il diritto alla conoscenza si traduce, quindi, sul piano tecnico-giuridico, in tre dimensioni distinte ma correlate: trasparenza, spiegabilità e comprensibilità. La trasparenza attiene alla struttura del sistema di IA: il diritto di sapere che una decisione è stata adottata con il supporto di un algoritmo, quale sia la natura del modello utilizzato, chi ne sia il fornitore, quali siano i dati su cui è stato addestrato, quali siano i limiti e i rischi dell’applicazione.

La spiegabilità, poi, attiene al processo decisionale: il diritto di sapere perché il sistema ha prodotto un certo output nel caso specifico, quali fattori hanno influenzato la decisione, quale peso relativo è stato attribuito a ciascun fattore.

La comprensibilità, infine, è la dimensione più esigente ed è quella che le normative vigenti affrontano in modo meno soddisfacente. Non è sufficiente che la spiegazione sia tecnicamente disponibile: essa deve essere comprensibile per il destinatario medio, deve cioè consentire a una persona ragionevole, priva di competenze tecniche specialistiche, di capire i motivi sostanziali della decisione e di valutarne la correttezza.

Il problema della comprensibilità è strutturale nei sistemi di machine learning basati su reti neurali profonde (deep learning). Questi sistemi producono output attraverso processi computazionali che non sono riconducibili a regole esplicite comprensibili

dall’essere umano: la spiegazione del processo decisionale è, in questi casi,necessariamente approssimata e semplificata. Le tecniche di spiegabilità algoritmica (XAI) producono soltanto chiarimenti ex post che illustrano il comportamento del modello in modo generico, ma non riproducono il processo interno di decisione. Vi è, dunque, un’irriducibile tensione tra la complessità tecnica dei sistemi di IA ad alte prestazioni e il diritto alla comprensibilità che la persona può legittimamente rivendicare.

Alla luce dell’accurata ricostruzione della Nostra Autrice possiamo, adesso, tracciare un bilancio su come il regolatore abbia interagito con i tre diritti analizzati – accesso, autodeterminazione e conoscenza. Sul versante positivo, il quadro normativo vigente contiene elementi significativi: il diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate (art. 22 GDPR, art. 86 AI Act), gli obblighi di trasparenza per i sistemi ad alto rischio (art. 13 AI Act), il principio di supervisione umana significativa (art. 14 AI Act), il divieto di sistemi di IA che manipolano le scelte delle persone attraverso tecniche subliminali (art. 5, par. 1, lett. a) AI Act), le garanzie di autonomia decisionale e di supremazia della decisione umana (art. 3 c. 3 l. n. 132/2025).

Sul versante critico, permangono, però, lacune. Il diritto di accesso ai sistemi di IA non è riconosciuto come diritto fondamentale autonomo. L’autodeterminazione informativa rispetto ai dati incorporati nei modelli di IA è tutelata in modo frammentario e parziale, specie con riferimento ai c.d modelli AI per finalità generali

(GPAI). Il diritto alla comprensibilità delle spiegazioni algoritmiche è enunciato come principio ma non tradotto in standard tecnici vincolanti e verificabili.

La lacuna più grave, tuttavia, è, a nostro avviso, l’assenza di una teorizzazione esplicita del fondamento personalista del sistema. Un ordinamento che riconosce il diritto di accesso, il diritto all’autodeterminazione informativa e il diritto alla conoscenza come diritti fondamentali della persona non li può trattare come mere previsioni tecniche di compliance: deve costruire un sistema di tutela che ne garantisca l’effettività, e per fare questo deve esplicitare il quadro valoriale entro cui questi diritti si inseriscono.

Per concludere il nostro ragionamento, deve essere affrontata una problematica di fondamentale rilevanza con riferimento alle tecniche di regolazione degli ecosistemi digitali. Mi riferisco alla questione della “certezza del diritto”.

Nel solco tracciato, nell’ambito della dottrina del diritto libero, da Flavio Lopez de Oñate, la certezza del diritto non è soltanto prevedibilità delle conseguenze giuridiche di un’azione: è qualcosa di più profondo, che attiene alla possibilità stessa per l’essere umano di agire in modo responsabile nel mondo.

Questa concezione della certezza del diritto come condizione della libertà e della dignità della persona permette di svolgere alcune considerazioni. Se la persona è un soggetto che costruisce la propria identità attraverso le proprie scelte e le proprie relazioni, la certezza del diritto è la condizione senza la quale questa costruzione non è possibile. Un ordinamento giuridico che non garantisce la prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle azioni è un ordinamento che lede la dignità della persona.

La certezza del diritto è oggi sotto pressione da più direzioni. Sul piano strutturale, la produzione normativa è diventata straordinariamente complessa: le fonti si moltiplicano e la loro articolazione gerarchica è spesso incerta.

Sul piano contenutistico, la tecnica legislativa contemporanea tende a privilegiare le clausole generali e i principi elastici rispetto alle norme di fattispecie. Questa tendenza – già analizzata acutamente da Lipari nelle sue riflessioni sul tramonto delle categorie giuridiche tradizionali – è particolarmente evidente nel diritto digitale. Le norme che regolano il trattamento dei dati personali (GDPR), i mercati digitali (DMA, DSA) e ora l’intelligenza artificiale (AI Act) sono costruite su concetti ampi e flessibili – «trattamento equo», «interesse legittimo», «rischio accettabile», «misure ragionevoli» – che affidano alla discrezionalità degli operatori e al controllo delle autorità di vigilanza la determinazione del contenuto precettivo concreto.

Le categorie del diritto privato – soggetto, oggetto, contratto, responsabilità – non sono contenitori neutri entro cui collocare i fatti della vita: sono strumenti storicamente determinati, costruiti dalla dottrina per ordinare una realtà sociale che è, però, profondamente mutata. La società digitale pone sfide radicali a queste categorie: il soggetto si moltiplica in diversificate identità digitali, l’oggetto si smaterializza in dati e algoritmi, il contratto si trasforma in condizioni d’uso che nessuno legge, la responsabilità si disperde tra produttori, sviluppatori, distributori, utilizzatori e supervisori.

Il problema non è soltanto definitorio. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali produce incertezza non soltanto sul piano tecnico, ma sul piano della comprensione sociale del diritto. Se le persone non riescono a capire quali regole si applicano alle situazioni in cui si trovano, il diritto perde la sua funzione orientativa della condotta.

Questa crisi delle categorie è particolarmente penetrante nel diritto dell’intelligenza artificiale. Qual è la natura giuridica di un sistema di IA? È una cosa, un prodotto, un servizio, un agente, un soggetto? Chi è responsabile dei danni causati da una decisione algoritmica? Come si distribuisce il rischio tra chi ha addestrato il modello, chi lo ha distribuito, chi lo ha integrato in un prodotto e chi lo ha utilizzato e chi non lo ha controllato? Le risposte che la normativa fornisce a queste domande sono parziali e spesso indeterminate.

I sistemi di intelligenza artificiale altro non sono che dispositivi di razionalità strumentale portati all’estremo: essi ottimizzano, classificano, prevedono, decidono secondo logiche opache ai soggetti che ne sono destinatari. La trasparenza algoritmica è necessaria ma non sufficiente: anche quando l’algoritmo è «spiegabile», la spiegazione tecnica fornita non è necessariamente comprensibile per il cittadino comune, e non produce quella comprensione intersoggettiva del senso che determina la legittimità democratica delle decisioni. La crisi della certezza del diritto nell’era dell’IA è dunque una crisi profonda, che investe non soltanto la tecnica legislativa ma il rapporto tra diritto, persona e tecnologia.

Il raccordo tra la certezza del diritto e la tutela della persona passa, quindi, attraverso quello che potremmo chiamare il principio di effettività dei diritti fondamentali: un diritto fondamentale che è enunciato ma non è concretamente azionabile non è un diritto sostanziale ma una promessa non mantenuta. La sfida del diritto dell’IA è, in ultima analisi, la sfida di tradurre i principi generali della tutela della persona in meccanismi giuridici che ne garantiscano l’effettività.

In questo contesto il giudice svolgerà un ruolo centrale. Egli sarà chiamato a riempire di contenuto concetti come «supervisione umana significativa», «misure ragionevoli di gestione del rischio», «impatto significativo sulla persona», «discriminazione basata su categorie protette», «attività strumentale e di supporto».

La legittimità delle decisioni giudiziarie nell’era dell’IA non dipenderà soltanto dalla loro conformità alle norme positive, ma dalla qualità dell’argomentazione che le sorregge: dalla capacità del giudice di rendere espliciti i principi valoriali che guidano la sua interpretazione, di confrontarsi con le posizioni contrarie, di motivare in modo accessibile le ragioni della sua scelta. Una giurisprudenza che sia all’altezza delle sfide delle nuove tecnologie deve essere una giurisprudenza che prende sul serio i diritti fondamentali della persona e che non si limita alla mera verifica della conformità tecnica dei sistemi agli standard normativi.

Questa «giurisprudenza dei valori» – per usare un’espressione cara alla tradizione tedesca, ma oggi più attuale che mai – non è un ritorno al passato, ma un andare oltre: oltre un positivismo che mostra tutti i suoi limiti di fronte alla trasformazione tecnologica.

Perché il vero rischio, da cui con lucida consapevolezza ci mette in guardia l’Autrice nel capitolo “tra codice e giustizia”, non è l’interpretazione ma la sua scomparsa. Il diritto non può – e non deve – ridursi a tecnica algoritmica della decisione: perché, se diventa mero calcolo, cessa inevitabilmente di essere giustizia.

Rosita D’Angiolella

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento, anzitutto, a Sapienza Università di Roma e, in particolare, alla facoltà di giurisprudenza, per aver ospitato, nell’Aula Falcone e Borsellino, la presentazione del mio libro. L’importanza del luogo ha dato a questo incontro il valore di una vera occasione di dialogo scientifico e istituzionale. La mia particolare gratitudine va alla professoressa Luisa Avitabile, preside della Facoltà di Giurisprudenza, e alla Professoressa Mirzia Bianca, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, per la loro autorevole e partecipe presenza e per la generosità con cui hanno accolto questo lavoro.

Ha introdotto i lavori il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, cui sono seguiti gli interventi il Giudice della Corte costituzionale, Francesco Saverio Marini, del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Pasquale D’Ascola, del Capo del dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del consiglio dei Ministri, Francesca Quadri, del professore Giovanni Bruno e del professore Fabrizio Criscuolo.: 

La loro presenza ha conferito all’evento un significato che va ben oltre la presentazione di un libro.

Per un autore, vedere il proprio lavoro accolto da personalità che rappresentano, ciascuna dal proprio osservatorio, funzioni così alte della Repubblica, è – oltre che una grande emozione – insieme un grande onore e una enorme responsabilità.

Un grande onore, perché è la loro presenza che ha dato prestigio a questa mattinata; un’enorme responsabilità, perché richiama le mie riflessioni a misurarsi con il rigore del pensiero che hanno ciascuno espresso e con il senso delle istituzioni.

Desidero esprimere per ciascuno degli illustri relatori i miei più sentiti ringraziamenti affidandomi alle poche parole che seguono per significare l’importanza dei loro contributi non solo rispetto alle riflessioni che riguardano il mio libro ma soprattutto rispetto all’odierno e globale dibattito che investe il diritto, la regolazione e gli strumenti di tutela della persona nell’era dell’intelligenza artificiale.

Ringrazio di cuore il Sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano. La prefazione al mio libro e la Sua presenza alla Sapienza per introdurre i lavori sono per me una grandissima gratificazione. Egli è la testimonianza vivente che la riflessione giuridica non è mai separata dalla vita concreta del Paese e che il valore umano appartiene fino in fondo alla qualità della sua direzione pubblica. In un tempo che Sergio Cotta, ai cui studi ha fatto cenno la relazione introduttiva di Alfredo Mantovano, chiamava tempo di “accelerazione della storia” come quello che pone la sfida tecnologica, il diritto non può limitarsi a inseguire il cambiamento: deve comprenderlo, orientarlo, e custodire i principi che rendono il cambiamento compatibile con la libertà, con la responsabilità e con la tenuta delle istituzioni in una col valore umano. La relazione del Sottosegretario è monito fondamentale per orientare l’interpretazione delle norme verso un diritto non neutrale che seleziona i valori da proteggere in funzione del benessere umano: la tecnologia costituisce possibilità di risanamento e di progresso – e non di involuzione – solo attraverso un costante riferimento alla struttura profonda dell’essere. Sono convinta che soprattutto per i giovani studenti – che oggi hanno affollato con sentita partecipazione quest’aula dedicata ai giudici Falcone e Borsellino – le parole del Sottosegretario aiuteranno a guidare l’uso delle stravolgenti innovazioni tecnologiche verso l’etica dell’umanità, della responsabilità e della fiducia.

Ringrazio vivamente il professore e giudice della Corte costituzionale Francesco Saverio Marini. Il suo intervento testimonia come la giustizia costituzionale custodisca il punto più alto dell’equilibrio tra principi, diritti e limiti del potere nonché la straordinaria visione umana di tali punti di equilibrio. Stiamo vivendo la stagione del costituzionalismo digitale attraverso la bussola valoriale del trattato dell’unione europea e della nostra Costituzione, che a fronte della pervicacia delle nuove tecnologie e della trasformazione delle società, ha reso necessario il riconoscimento dei [8] valori costituzionali in regole e principi che ha portato in sé una radicale revisione del paradigma normativo tradizionale che è passato dalla tradizionale logica reattiva e neutrale ad una visione anticipatoria e valoriale. La relazione di Francesco Marini ha offerto occasione per innalzare il principio di precauzione costituzionale in una fase ancora più anticipata ovvero nella fase di costruzione e programmazione delle macchine, in modo da addestrarle a effettuare dei veri e propri test di costituzionalità sulle risposte generate dal modello, attraverso un ciclo virtuoso di controlli tesi a eliminare il tasso di violazione dei principi costituzionali.

Ringrazio Pasquale D’Ascola, Primo Presidente della Corte di cassazione. La Sua presenza è stata per me non solo forte segnale di appartenenza, avendo per anni svolto le funzioni di consigliere di cassazione di cui mi onoro di aver fatto parte, ma è stata testimonianza di come nella giurisdizione di legittimità si viva ogni giorno l’esigenza di coerenza del sistema, di certezza del diritto e di tutela effettiva delle persone. Le parole del Primo presidente hanno saputo valorizzare la centralità del metodo giuridico in una visione solidaristica, per interpretare ed applicare le norme. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, la funzione nomofilattica è ancor più pregnante, per realizzare la più alta finalità dell’ermeneutica: quella di individuare nel confronto con i fatti la più alta modalità di concretizzazione di principi e regole quella che mette capo alla soluzione più corrispondente ai valori giudicati di cui l’ordinamento si nutre.

Ringrazio il Capo del dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del consiglio dei Ministri, Francesca Quadri, per me guida costante e porto sicuro. Alle sue straordinarie competenze, come Presidente di sezione del Consiglio di Stato e Capo del dipartimento degli affari giuridici e legislativi, si unisce la capacità di orientare chiunque faccia parte della sua squadra di lavoro verso un’interpretazione del diritto in rapporto costante tra amministrazione, legalità, interesse pubblico e, quindi, prioritariamente centrata sulla soprattutto tutela della persona. Proprio nella consapevolezza dell’estrema delicatezza del settore, con Francesca Quadri abbiamo riflettuto a lungo e profondamente sulla importanza di un’iniziativa legislativa italiana che muovesse nella direzione delle prerogative costituzionali, conformandosi nello stesso tempo alle prescrizioni poste dall’ Ai Act. Di qui la prospettiva guidata dal Presidente Quadri contenuta nei “principi” del Capo I della legge 132 del 2025. La sua relazione sulla responsabilità civile ha testimoniato, in una prospettiva de iure condendo, tale impegno: la tutela del danneggiato e la ripartizione dell’onere della prova per rispondere al principio di effettività deve assicurare l’accessibilità alla prova con il superamento del principio dispositivo e “l’affermazione di una regola di giudizio basata sul metodo inquisitorio acquisitivo, per cui, quando la parte presenti fatti idonei a radicare un fumus di fondatezza della domanda e ne faccia istanza, è il giudice ad ordinare l’esibizione di tutti gli elementi di prova relativi al funzionamento dell’algoritmo per dimostrare che vi sia stata una violazione del regolamento”. La via tracciata dal Presidente Francesca Quadri è, d’altronde, in linea al modello processuale della giustizia amministrativa ove le parti scontano una certa disparità sotto il profilo dell’accesso alla prova.

Ringrazio vivamente il professor Giovanni Bruno. Il suo intervento, in assenza di una teorizzazione esplicita del fondamento personalista del sistema, ha lanciato sfide di enorme importanza per i futuri approfondimenti della dottrina e della giurisprudenza in tema di tutela della persona. La necessità di un radicale cambiamento di prospettiva nasce dalla constatazione che la società digitale ha messo in crisi le categorie tradizionali del diritto privato (“il soggetto si moltiplica in diversificate identità digitali, l’oggetto si smaterializza in dati e algoritmi, il contratto si trasforma in condizioni d’uso, la responsabilità si disperde tra produttori, sviluppatori, distributori, utilizzatori e supervisori”), con la conseguenza dell’incertezza della comprensione sociale del diritto. Di qui, il professore ha messo in luce come la vera sfida del diritto dell’IA è quella di tradurre in principi generali della tutela della persona – es. supervisione umana, non discriminazione, misure di gestione del rischio – in meccanismi giuridici capaci di garantirne l’effettività. In questo contesto il giudice assume un ruolo centrale perché è chiamato a vestire di contenuti tali principi non solo attraverso la conformità a nome positive ma soprattutto per il tramite dell’argomentazione giuridica che quanto più sarà capace di esplicitare i principi valoriali, tanto garantirà l’effettività dei diritti fondamentali.

Ringrazio sentitamente il professore Criscuolo che non solo ha offerto la sua sapiente e generosa opera di moderazione degli autorevoli interventi degli illustri relatori, ma ha consentito ai numerosi studenti che hanno affollato l’aula Falcone e Borsellino – luogo deputato alle sue lezioni di diritto civile – di partecipare alla presentazione del libro tracciando così la rotta per approfondimenti universitari nel campo dell’IA verso un dialogo aperto, continuo e di alto livello tra tutte le discipline coinvolte da orientare in una prospettiva antropocentrica. Nel suo intervento ha sottolineato, significativamente, quanto, nella materia trattata, si avverta la necessità non solo di azione o di buone intenzioni ma anche di pensiero, di dottrina e di quale debba essere nell’era dell’intelligenza artificiale il ruolo del diritto, spiegando, le ragioni per le quali è da apprezzare l’intervento del nostro legislatore: il pericolo più insidioso non è la macchina che pensa ma l’uomo che smette di pensare sé stesso.

Ringrazio sinceramente le Autorità presenti ed in particolare il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli ed il Direttore dell’Agenzia Nazionale della Cybersecurity, Bruno Frattasi; i colleghi degli uffici legislativi e degli uffici di gabinetto, i colleghi magistrati e membri del CSM, i colleghi della Giustizia amministrativa e componenti del CPGA.

Ringrazio, infine, con assoluto affetto, non solo i miei familiari ma anche tutti gli amici presenti in questa giornata. Perché accanto alla dimensione pubblica e scientifica di un libro ce n’è sempre una più intima, più umana: quella fatta di incoraggiamento, pazienza, ascolto, vicinanza. E ciascuno dei miei familiari e dei miei amici non ha mai mancato di darmi supporto.

Gli illustri relatori, tutti insieme, con i loro preziosi contributi, le Autorità presenti, gli studenti e gli amici tutti, hanno dato alla materia oggetto di attenzione nel mio libro un valore straordinario. Il diritto, quando è preso sul serio, non divide i linguaggi della Repubblica, ma li mette in dialogo. E forse è proprio questo il compito più alto che possiamo proporci: non chiudere una discussione, ma aprirla.

“Il segreto della giustizia sta in una sempre maggiore umanità” diceva Piero Calmandrei. E io credo che ogni legge, ogni interpretazione di essa nascere esattamente da qui: dal rigore, certo, ma anche dal senso umano delle istituzioni e della loro responsabilità.

Vi saluto tutti, con le conclusioni capitolo VIII dedicato alla Giustizia: “Credo convintamente che ogni discorso sul metodo giuridico si debba compendiare nella necessità di ribadire con forza che il diritto e scienza sociale e umana virgola e dell’uomo e per l’uomo e che le generazioni future quelle della società digitale e del computer sviluppo dei sistemi intelligenti dovranno rimanere consapevoli del proprio ruolo che, dal mio punto di vista, è quello di rendere la fredda astrattezza e generalità della legge sempre vicina e aderente alla concretezza alla specificità alla unicità e all’umanità del fatto”.

[1] Si veda la comunicazione del “Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull’intelligenza artificiale” istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018 “Building Trust in Human Centric Artificial Intelligence (COM(2019)168)”, reperibile su: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-building-trust-human-centric-artificial-intelligence

Floridi L., Etica dell’Intelligenza artificiale, sviluppi, opportunità sfide, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2022.

[2] Si veda sul tema Gallone G., L’improcrastinabile esigenza di tracciare una vita “italiana” per l’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo. Opportunità e legittimità di un intervento regolatorio nazionale a corredo dell’IA Act, in Riv. Giustizia Insieme, maggio 2025.

[3] Si veda, tra gli altri: Barberio M., L’uso dell’intelligenza artificiale nell’art. 30 del d.lgs. 36/2023 alla prova dell’AI Act dell’Unione europea, in Riv. it. inf. dir., 2, 2023. Si veda anche: Marchetti B., Intelligenza artificiale, poteri pubblici e rule of law, in Riv. it. dir. pub. com., 1, 2024, 49 e ss.; Lo Sapio G., L’Artificial Intelligence Act e la prova di resistenza per la legalità algoritmica, in Federalismi, 16, 2024; Francario S., La decisione amministrativa automatizzata secondo il Regolamento UE 2024/1689, in Giustizia insieme, 31 ottobre 2024; Neri V., AI Act e diritto amministrativo, in Lavoro, diritti, Europa, n. 1, 2025; Hasquenoph I., Commande publique : quels enjeux au lendemain du règlement européen sur l’intelligence artificielle?, in AJ Collectivites Territoriales, 2025, 147; Orofino A. G., Tra obiettivi perseguiti e problemi irrisolti: l’impatto dell’IA Act sull’assetto regolatorio dell’informatica pubblica, in corso di pubblicazione su Dir. Pubbl.

[4] Si veda art. 6 e Allegato III del Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale).

[5]Reperibile su: https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/liability-rules-artificial-intelligence_en?prefLang=it

[6] Comandè G., Responsabilità ed accountability nell’era dell’intelligenza artificiale, in Giurisprudenza e autorità indipendenti nell’epoca del diritto liquido – Studi in onore di Roberto Pardolesi, pp.1001-1013.

[7] “Messaggio del Santo Padre Leone XVI ai partecipanti alla seconda conferenza annuale su intelligenza artificiale, etica e governance di impresa”, 19 – 20 giugno 2025.

[8] Non è allegata agli atti del convegno la relazione del Primo Presidente in quanto non disponibile in forma scritta.