La natura “programmatica” delle regulae iuris introdotte dalla L. n. 48/2008 [Cass., II Sez., 21 ottobre 2020, n. 35447]

di Marco Pittiruti
Con la sentenza n. 35447/2020, la Corte di cassazione ritorna sul tema della validità della prova digitale acquisita senza il rispetto dei canoni di genuinità e integrità dettati dalla L. n. 48/2008 in recepimento della Convenzione di Budapest sul Cybercrime del 2001. Nel caso di specie, la prova dell’allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro contestato alle due imputate era stata ricavata, tra l’altro, nel corso del giudizio di merito, dai dati relativi alle presenze mensili estrapolati dal sistema informatico della Prefettura di Bologna. Tale estrazione non era stata eseguita dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria delegata, bensì direttamente dal personale in se. . .