La fotografia tutelata per 70 anni. Commento all’articolo 47 della legge 2 dicembre 2025, n. 182
di Laura Chimienti
Nella società della comunicazione l’immagine assume una rilevanza decisiva per l’immediatezza della veicolazione della notizia, dell’informazione, della pubblicità.
In solo anno, quello appena trascorso, è stato stimato che al mondo siano state prodotte 2000 miliardi di foto. Un patrimonio non solo artistico, documentaristico, storico, ma anche un patrimonio economico che deve essere tutelato.
Fotografi e fotoreporter si sono attivati per sensibilizzare il Parlamento. Con l’art. 47 della legge 2 dicembre 2025, n.182 è stato modificato l’art. 92 della lda prolungando la durata di protezione delle semplici fotografie, quelle che non hanno carattere creativo, da 20 a 70 anni dalla data di produzione. La modifica dell’art. 92 della lda rende necessario interpretare e coordinare gli effetti del prolungamento con le altre norme della lda e verificarne la sua compatibilità direttive UE sul dda.
Al momento è rimasta invariata ogni altra differenza nella protezione dell’opera fotografica. Però è in discussione, presso la Commissione cultura della Camera, l’A.C. 2224 “Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d’autore relativo alle fotografie”.
In the communications society, images play a crucial role in the immediacy of conveying news, information, and advertising.
In just the past year, it has been estimated that 2 trillion photographs were produced worldwide. This is not only an artistic, documentary, and historical heritage, but also an economic one that must be protected.
Photographers and photojournalists have taken action to raise awareness in Parliament. Article 47 of Law No. 182 of December 2, 2025, amended Article 92 of the Copyright Law, extending the term of protection for simple photographs—those that lack a creative character—from 20 to 70 years, from the date of production. The amendment to Article 92 of the Copyright Law presents significant interpretative implications and coordination with other provisions of the Copyright Law and EU directives on the Copyright Law, which are analyzed here.
For now, all other differences in the protection of photographic works have remained unchanged. However, A.C. 2224 “Amendments to Law No. 633 of 22 April 1941 regarding the protection of copyright in photographs” is under discussion in the Culture Committee of the Chamber.
Sommario: Premessa 1. La novella sulla durata di protezione della fotografia non creativa – 2. Fotografia e opera fotografica: le due tutele – 3. L’eccezione alla durata di tutela –4. Le differenze di tutela dell’opera fotografica e della fotografia, oltre i termini di durata – 5. La nuova durata di protezione dei fotogrammi dell’opera cinematografica e la differente durata UE del diritto connesso del produttore cinematografico- 6.Gli Archivi fotografici, le antologie scolastiche e i giornali che riproducono fotografie.
Premessa
L’utilizzo indiscriminato di foto e immagini sul web, sui social network e per addestrare l’intelligenza artificiale è il principale motivo della richiesta degli aventi diritto di alzare il livello della protezione, principalmente nei casi in cui lo scopo è direttamente o indirettamente commerciale.
Non sempre è possibile rivendicare la tutela del diritto d’autore per l’immagine fotografica, dovendosi dimostrare l’esistenza della creatività, cosa non facile ma soprattutto spesso opinabile. Per questa ragione si scade spesso nel ricorso alla minor tutela del diritto connesso, riconosciuto alle semplici fotografie, dove è meno discutibile il riconoscimento del diritto.
Se da una parte si sta aprendo la strada a una sostanziale riforma del sistema di protezione secondaria dell’immagine fotografica, con l’ampliamento delle esclusive per includerne le elaborazioni e i diritti morali, oggi di spettanza dei soli autori, da altra parte si è perseguita, con successo legislativo, la strada di un importante prolungamento della durata di protezione.
La novella sulla durata di protezione della fotografia non creativa
Dal 18 dicembre 2025 l’art. 92 della legge sul diritto d’autore, come modificato dall’art 47 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, dispone che il diritto esclusivo sulle fotografie duri settant’anni dalla produzione della fotografia[1]. Antecedentemente la durata era prevista in 20 anni. Si si tratta quindi di un’estensione temporale della tutela più che rilevante[2].
Per comprendere la logica dell’adeguamento del 1979 bisogna fare un passo indietro.
Fotografia e opera fotografica: le due tutele
Con la legge del 1941 per le fotografie, a differenza di quanto stabilito dal r.d.l. n. 1950 del 1925 che le inseriva esplicitamente fra le opere protette (art.1, co. 2)[3], esisteva (salvo dover sostenere che quando creative era da tutelare come tutti gli altri generi di opere, la cui catalogazione contenuta nell’art. 2 della lda è meramente esemplificativa)[4] una sola possibilità di tutela, proprio quella prevista dal Capo V del Titolo II, titolo che regolamenta i diritti connessi al diritto d’autore. Ma di fatto, salvo intraprendere la strada del contenzioso giudiziario, anche ove la fotografia avesse i necessari requisiti di creatività, fra il 1941 e il 1953, non accedeva alla tutela del diritto d’autore assicurato dal titolo I della lda.
Era solo prevista una maggior tutela che veniva garantita, nel mero riconoscimento del maggior periodo di durata, nel caso che oggetto di riproduzione, fossero, come appena ricordato, le opere d’arte, ecc., o che si fosse in presenza di una particolare qualità artistica della riproduzione. In concreto già si teneva conto, sia pur in via indiretta, della possibilità che dovesse essere riconosciuto un “premio” alla esistenza di elementi creativi nell’oggetto riprodotto, ovvero nell’atto riproduttivo, tant’è che la norma parlava di deposito dell’opera e non della semplice fotografia o riproduzione fotografica.
La maggior tutela della riproduzione di opere d’arte, assicurava anche una protezione indiretta contro un possibile sfruttamento dell’oggetto della riproduzione, finalizzata ad evitare la diffusione indiscriminata, nel breve tempo, della riproduzione dell’opera d’arte, protezione quindi direttamente collegata al più lungo periodo di protezione della fotografia.
Con la ratifica italiana (DPR 19/1979)[5] della Convenzione di Berna, nell’Atto di Parigi del 1971, che riconosceva esplicitamente, a livello mondiale, la creatività delle fotografie che tali fossero e conseguentemente il diritto ad essere tutelate come opere dell’ingegno, è stata circoscritta la tutela del diritto connesso ed esplicitamente riconosciuta alle foto creative quella di cui al Titolo I della lda, prevista agli artt. 1 e seguenti. Si sottolinea, esplicitamente, perché, cfr. nota 3), in effetti dal 1953, con la ratifica italiana dell’atto di Bruxelles, sempre della CUB, la tutela di dda, quindi autorale, veniva comunque “implicitamente” ammessa.
Tornando ad esaminare la cronologia delle modifiche dei termini di durata per valutarne l’eventuale rilevanza attuale, si osserva, preliminarmente che, il d.lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha stabilito (con l’art. 6, comma 1) che “È egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell’art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all’esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti…. relativi alle fotografie (capo V), …”. Chiaramente questa è una proroga che oggi non ha alcuna rilevanza pratica, essendo ampiamente decorsi i termini di durata originari di 20 o quaranta anni, ma anche non potendosi, ove fosse prevista la retroattività dell’attuale estensione della durata, applicare oggi alle fotografie prodotte 70 anni fa, quindi a partire dal 1955, pertanto a fotografie realizzate non durante il periodo bellico della seconda guerra mondiale ma solo successivamente.
Stessa cosa deve dirsi per l’armonizzazione della durata operata dal recepimento della dir. 93/98/CEE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (codificata e abrogata dalla direttiva 2006/116/CE) che armonizza la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, poiché non ha preso in considerazione la durata dei diritti connessi delle fotografie.
Ove vi fosse stato un prolungamento della durata, a differenza di quanto appena detto per “la proroga di guerra” questo in effetti avrebbe potuto averer rilievo anche ai fini dell’attuale applicazione dell’estensione a settanta anni.
Oggi invece è necessario chiedersi: la norma si applicherà solo alle fotografie italiane e straniere attualmente protette, in base a quanto stabilito dal combinato disposto[6] dell’art. 185, 189, o anche a quelle per le quali non sono trascorsi i settanta anni dalla produzione?
L’art. 199 della lda, che dispone che la legge sul dda si applichi “anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l’entrata in vigore della legge medesima.” e prevede inoltre che rimangano “pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti”, fa riferimento alle sole opere dell’ingegno e non ai prodotti tutelati dal diritto connesso che sono esclusi da questa regola.
L’art 185 dispone che le norme contenute nella lda si applichino “a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell’art. 189.” Sempre l’art. 185 prevede che la lda si applichi “egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia. Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.”
L’art 189, con riferimento all’art. 185, stabilisce che debba essere applicato anche alle fotografie, in quanto si tratti di prodotti “realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale”.[7]
La l. 2 dicembre 2025, n. 182, peraltro, non contiene previsioni che dispongano sulla retroattività della tutela.
Pertanto si deve ritenere che le fotografie, prodotte in Italia o, per le straniere[8], qui pubblicate per la prima volta, anteriormente ai 20 anni dalla loro produzione/pubblicazione (se straniere), comunque antecedente all’entrata in vigore della l. 182/2025, in quanto ancora sotto diritti rientrino nel maggior periodo di tutela. Quelle, per le quali invece sono decorsi i termini della previgente durata della tutela, al momento dell’estensione della durata, non torneranno sotto diritti, non essendo stata dettata alcuna norma transitoria per regolare il cambio della durata di protezione. Un fondato dubbio interpretativo si pone per i fotogrammi della pellicola cinematografica, tutelati per 50 anni dalla data di produzione dal diritto connesso del produttore cinematografico (cfr. par.5).
Come appena ricordato le fotografie non creative, protette dal diritto connesso, non sono soggette a norme UE, eccezion fatta per quanto sarà esaminato al prossimo paragrafo 3). In proposito si osserva che la UE non si è interessata per garantire la tutela della fotografia, ma al contrario ha deciso di ignorarla.
La dir. InfoSoc non menziona assolutamente le fotografie, prodotto fotografico, che quindi non rientrano nel campo di applicazione delle regole UE, così come era stato precedentemente nel caso della dir. sulla durata e più di recente della dir. (UE) 2019/790.
Il che, oltre a lasciare piena autonomia regolatoria ai legislatori nazionali, sta a significare che le semplici fotografie non sono soggette alle eccezioni UE del TDM (Tex and data minning) della UE, mentre, in Italia, vi rientrano ai sensi dell’art. 71-decies della lda che dispone: “1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo II-bis.”
Se nessuna armonizzazione UE impone regole sulla materia[9], altrettanto deve dirsi a livello internazionale.
Gli unici vincoli sono quelli della CUB, ma valgono per le sole opere fotografiche e non per le semplici fotografie.
Infatti, l’art. 2.1 della CUB include fra le opere protette le fotografiche, “alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia”. Si parla sempre di opere e non di prodotti tutelati dal diritto connesso, d’altro canto la convenzione ha come unico interesse la tutela dei diritti degli autori. Una tutela graduata in relazione alla tipologia di opera protetta, graduazione che porta a una differente durata della tutela che deroga a quella generale dei 50 anni postmortem dell’autore. Infatti, nel caso dell’opera fotografica l’art. 7 della CUB specifica al co. 4) che i paesi dell’Unione hanno la facoltà di stabilire la durata di protezione, che comunque non potrà essere inferiore a 25 anni dalla data della realizzazione.
L’eccezione alla durata di tutela
Tornando ora alla nuova durata di protezione della fotografia ora pari a 70 anni dalla produzione, si rende necessario esaminare la norma contenuta nell’art. 32-quater della lda che recita: “1. Alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, anche come individuate all’articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un’opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.” L’articolo è stato introdotto dal d.lgs. 177/2001 di recepimento della dir. (UE) 719/2019.
Considerato che la nuova disposizione si sovrappone alla precedente, infatti regolamenta ex novo la durata di protezione della fotografia e non contiene alcuna eccezione che ne limiti l’efficacia; considerato che il d.lgs e la legge hanno pari valore gerarchico, considerato che in questo caso si dovrebbe applicare il criterio cronologico, ne deriverebbe che l’art. 32 quater, per la parte che dispone la cessazione della durata di tutela con il venir meno della tutela dell’opera d’arte oggetto della riproduzione non sia più applicabile.
Ma così non è.
Infatti, l’art. 32-quater è stato introdotto in recepimento della dir. (UE) 2019/ 790 che stabilisce con l’art. 14, intitolato “Opere delle arti visive di dominio pubblico”, che “Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore”.
La norma comunitaria prevale sul diritto interno
Le differenze di tutela dell’opera fotografica e della fotografia, oltre i termini di durata
L’estensione dei termini di durata non cancella la distinzione tra opere fotografiche e fotografie.
In riscontro alle critiche che sono state fatte all’introduzione della nuova disciplina, che alcuni sostengono equiparerebbe la tutela di dda a quella assicurata dal diritto connesso, bisogna anche osservare che per oltre un trentennio le fotografie sono state la cenerentola dei diritti connessi.
Infatti, la UE nel quadro dell’armonizzazione della durata aveva innalzato a 50 o 70 anni la durata di tutela dei beni oggetto di questa protezione, mentre la durata di tutela della fotografia era rimasta nel dimenticatoio.
Anzi, a livello nazionale, nel 1979 con il dpr. n. 19 si erano addirittura soppresse le norme che regolamentavano le ipotesi di durata quarantennale della protezione delle particolari tipologie di fotografie ricordate al paragrafo 1[10], considerato che potevano presumibilmente rientrare nella tutela del dda. Tutela poi esplicitamente riconosciuta con la modifica dell’art. 2[11] della lda ad opera del ricordato dpr. n. 19 del 1979 che ha inserito il punto 7.
In proposito si dà conto delle fondamentali differenze di tutela delle opere fotografiche e delle fotografie.
La fotografia creativa è tutelata dal diritto d’autore ai sensi del Titolo I della lda, con il riconoscimento del diritto morale e delle esclusive che ne impediscono, salvo le eccezioni esplicitamente codificate, qualunque utilizzo non autorizzato dall’autore, senza bisogno di alcuna formalità per il riconoscimento del diritto. Protetta è qualunque forma di utilizzazione, regolamentata o meno. La durata di protezione è di 70 dalla morte dell’autore.
Le fotografie tutelate, ai sensi del Titolo II della lda al Capo V, intitolato “Diritti relativi alle fotografie”, invece godono di una protezione decisamente più limitata, non solo in termini di durata, 70 anni dalla produzione e non dalla morte del fotografo. Inoltre non sempre sono riconosciuti i diritti esclusivi ma in casi predeterminati solo un diritto a compenso[12].
L’art. 87 definisce cosa debba considerarsi fotografia, stabilendo che sono fotografie “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.”
L’attenzione è rivolta principalmente all’oggetto della riproduzione tant’è che sono escluse dalla protezione “le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.” Ad esempio, una fotocopia di un testo scritto, la pagina del libro, non è tutelata.
L’art. 88 stabilisce chi sia il titolare del diritto e la sua estensione, non qualunque forma di utilizzazione è tutelata, l’elaborazione e la modificazione, ad esempio non lo è, così come rimane incerto se sia tutelata la possibilità di riunire le fotografie in una raccolta. Al fotografo spetta certamente: il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, però se la fotografia è fatta “nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro” la titolarità del diritto esclusivo compete al datore di lavoro che la acquisisce a titolo derivativo costitutivo. Infatti, il diritto che è riconosciuto a favore del fotografo (spetta) viene esercitato (compete) dal datore di lavoro.
Nel caso che la fotografia sia commissionata e riproduca cose in possesso del committente la titolarità del diritto esclusivo, al pari di quanto avviene per il datore di lavoro, appartiene al committente e al fotografo è dovuto un equo corrispettivo che deve corrispondere chi fa un utilizzo commerciale della fotografia
L’art. 89 stabilisce che “la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.”
A differenza dell’opera fotografica è previsto dall’art. 90, a pena di impossibilita di rivendicare la tutela[13], che
gli esemplari della fotografia indichino:
il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
la data dell’anno di produzione della fotografia;
il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata”.
La formalità consente di identificare il titolare originario del diritto connesso e di stabilire se il prodotto fotografico è tutelato, stante la possibilità di determinare la data di decorrenza del periodo di tutela. Inoltre, soddisfa all’obbligo, nel caso della riproduzione dell’opera d’arte, di rispettare il diritto morale del suo autore indicandone il suo nome, ovvero rendendo nota la paternità dell’opera.
La nuova durata di protezione dei fotogrammi dell’opera cinematografica e la differente durata UE del diritto connesso del produttore cinematografico
Il prolungamento a 70 anni della durata di protezione dei diritti sui fotogrammi dell’opera cinematografica, diritti di riproduzione, diffusione e spaccio, nella titolarità del produttore cinematografico, conferisce al produttore un periodo di protezione maggiore di quello di cinquanta anni che gli spetta sull’intera pellicola. Soprattutto bisogna tener presente che si tratta di un bene materiale sul quale attualmente insistono tre differenti diritti: il diritto di proprietà della pellicola[14], bene materiale, il diritto connesso del produttore cinematografico e il diritto connesso del “fotografo”.
Nel caso della pellicola cinematografica non si applica l’art. 89 che stabilisce che “la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.”. Non si applica in quanto i diritti spettano al produttore cinematografico che li acquisisce a titolo derivativo costitutivo in quanto i singoli fotogrammi sono realizzati “nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro” e la titolarità del diritto esclusivo compete al datore di lavoro. Come già ricordato il diritto che è riconosciuto a favore del fotografo (spetta) viene esercitato (compete) dal datore di lavoro. L’ampiezza del trasferimento del diritto è determinata dalle norme vigenti al momento in cui il prodotto è venuto ad esistenza, sulla base del contratto di cessione stipulato. Per i fotogrammi successivi al 18 dicembre 2025, in termini di durata la cessione/esercizio del diritto, che opera a favore del produttore è pari a settanta anni. Analoga certezza non può darsi per quanto avvenuto antecedentemente a tale data.
Per quanto attiene la protezione complessiva si deve osservare che si tratta di un bene, che proprio in virtù della molteplicità delle tutele, principalmente il diritto di proprietà, non cade mai in PD. Di conseguenza, il prolungamento della durata della fotografia dovrebbe vedere interessate le pellicole cinematografiche prodotte a partire dal 18 dicembre 1955, pellicole per le quali, invece, il diritto del produttore era caduto in PD già il 1°gennaio 2006. Il condizionale è d’obbligo, infatti sarebbe essenziale capire se questa tutela contrasti con la disciplina comunitaria e debba applicarsi, casomai solo alle pellicole prodotte dall’anno 1975 a seguire, allineandosi con le prescrizioni della direttiva sulla durata, senza tener conto dell’imperituro diritto di proprietà del bene materiale.
Comunque, stando alla l. 182/2025 il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della pellicola, in quanto insieme dei singoli fotogrammi, dovrebbe[15] essere di 70 anni[16].
In effetti questo violerebbe, come già accennato, quanto previsto dalla dir. 2006/116/CE, artt. 3 e 10. In proposito bisogna anche sottolineare che non sono consentite eccezioni nazionali, tranne nel caso che nel 1995 il Paese della CE non prevedesse già una durata di protezione superiore che poteva mantenere. Chiaramente non è questo il caso.
Si ricorda in proposito che nel 1941, quando fu introdotto il diritto connesso sui fotogrammi dell’opera cinematografica, non era riconosciuto al produttore cinematografico alcun diritto sulla fissazione della pellicola. Il produttore però, per legge, esercitava i diritti di utilizzazione nella sala cinematografica, diritti riconducibili al dda e non a diritto connesso.
Per le altre forme di sfruttamento, riproduzioni su supporto, comunicazione al pubblico, ecc., resesi possibili solo a distanza di anni dal 1941, i produttori si assicuravano/assicurano la titolarità derivata dei diritti di sfruttamento per via contrattuale e per l’intera durata della protezione, 30/50 anni dalla produzione, oggi i 70 anni dalla morte del più longevo degli autori della sceneggiatura, della regia e delle musiche appositamente create.
L’avvento delle nuove tecnologie ha creato nuove possibilità di sfruttare l’opera cinematografica e posto la necessità di proteggere, con diritti e esclusive appropriati, i supporti fisici su cui è fissata la pellicola cinematografica.
La tutela assicurata al fotogramma della pellicola cinematografica dall’Italia con il riconoscimento del diritto sulla fotografia, costituiva una prima forma di protezione che però non era prevista in tutte le altre legislazioni dell’allora CEE.
E’, pertanto, con la direttiva 92/100/CEE che si è giunti ad una regolamentazione armonica della protezione delle fissazioni delle opere cinematografiche e audiovisive e di sequenze di immagini in movimento, attribuendo al produttore alcuni diritti connessi.
L’Italia ha dato attuazione alla disposizione della direttiva con l’inserimento nella lda dell’art. 78-bis poi divenuto 78-ter[17].
La disposizione attribuisce al produttore per la durata di 50 anni un diritto connesso autonomo dal diritto d’autore. Il produttore ha la facoltà di autorizzare per le sue realizzazioni cinematografiche, audiovisive e di sequenze di immagini in movimento, sia in versione originale che in copia, la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, realizzata in qualunque modo o forma (termini sinonimi che stanno ad indicare che la riproduzione può essere fatta con qualsiasi procedimento, metodo, strumento).
Il diritto di riproduzione si estende inoltre alla riproduzione parziale dell’opera, senza limiti temporali o di metraggio di pellicola: quindi anche il breve frammento può essere riprodotto solo dopo aver acquisito la necessaria autorizzazione.
L’esclusiva riservata al produttore, lettera b) dell’art. 78 ter, copre anche la distribuzione, effettuata con qualsiasi mezzo, compresa la vendita dell’originale o delle copie delle realizzazioni. Il diritto non si esaurisce su territorio della comunità se non nel caso di prima vendita fatta in uno degli Stati della UE.
Dal d.lgs. 68/2003 è stato disciplinato anche il diritto di messa a disposizione del pubblico dei produttori cinematografici, ecc…, il diritto consente la sola possibilità di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, unicamente però in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, ovverosia tramite trasmissioni interattive su richiesta (“on-demand”).
Tali forme di utilizzazione non si sa se possano essere anche ricondotte alla esclusiva del diritto di diffusione del fotogramma dell’opera cinematografica, comunque certamente è da escludere il fotogramma dell’audiovisivo e delle sequenze di immagini in movimento. Bisognerebbe anche capire se il diritto di diffusione debba intendersi come diritto, oggi, di comunicazione al pubblico o come diritto, oggi, di distribuzione.
Questo assume particolare importanza perché la disciplina UE esclude dalla tutela del diritto connesso del produttore cinematografico le radiodiffusioni e tutte le altre forme di comunicazione a distanza delle fissazioni dell’opera filmica[18].
L’estensione della durata di protezione dei fotogrammi dell’opera cinematografica, per queste forme di utilizzazione, radiodiffusione comunicazione al pubblico, si porrebbe in contrasto con l’art. 78-ter di recepimento della disciplina comunitaria.
Il produttore [lettera c) art. 78-ter] è titolare del diritto esclusivo di autorizzare il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni. Sempre secondo tale disposizione inoltre “La vendita o la distribuzione sotto qualsiasi forma non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito”.
Quindi la nuova disciplina in termini di estensione della durata di protezione del fotogramma amplia la protezione di chi è titolare dei diritti di utilizzazione riconosciuti, ma non detta norme transitorie relativamente ai rapporti contrattuali preesistenti fra produttore e autore della fotografia.
Conseguentemente si pongono molti interrogativi.
Le cessioni e gli acquisti di diritti per fotogrammi realizzati antecedentemente al 18 dicembre 2005 hanno valore anche trascorso il ventennio della durata di tutela originaria?
Il diritto connesso del produttore cinematografico è di fatto esteso a settanta anni sulla pellicola cinematografica se cessionario dei diritti sul singolo fotogramma (il loro insieme costituisce la parte visiva della pellicola cinematografica)? Questo non contrasterebbe con il termine di durata previsto dalla direttiva 2006/116? Oppure in questo caso si deve attribuire al produttore un diritto autonomo e distinto da quello sulla pellicola cinematografica, in qualità di titolare derivato dei diritti del fotografo?
I diritti del fotografo confliggono, trascorsi i 20 anni dalla produzione del fotogramma, con il diritto connesso del produttore cinematografico che, per i successivi 30 anni, gli è riconosciuto?
Sarebbe stato opportuno prevedere a favore del fotografo che, a fronte dell’estensione della durata, fosse data una soluzione analoga a quella che regolamenta l’utilizzo dei fotogrammi realizzati su commissione, stabilendo un diritto a percepire un equo corrispettivo da parte di chi fa un utilizzo commerciale del fotogramma?
Gli Archivi fotografici, le antologie scolastiche e i giornali che riproducono fotografie.
L’estensione della durata di tutela della fotografia ha certamente riflessi anche sull’attività degli editori di antologie scolastiche, libri scientifici e didattici che sono tenuti a richiedere l’autorizzazione per l’utilizzo di immagini che in passato erano liberamente riproducibili per l’avvenuto decorso dei termini di protezione. Ad oggi sono tutelabili, comunque solo le fotografie prodotte a partire dal 18 dicembre 2005. Di fatto il prolungamento della durata produrrà un effetto graduale, non essendo stata prevista una retroattività che faccia rivivere i diritti delle immagini già in PD.
Stessa cosa deve dirsi per gli archivi fotografici e per i giornali, giornali che peraltro sono in larga parte fruitori di immagini attuali.
Il vero e completo prolungamento opererà, nella grande maggioranza dei casi,[19] solo a partire dal 18 dicembre 2075!!!
Quindi appare eccessiva la reazione di coloro che hanno avversato l’approvazione della nuova disposizione, mentre vi è stato una pacifica accettazione da parte dei fotografi della disposizione dell’art 32 quater introdotto nel 2021 nella lda che li ha privati di diritti che avrebbero potuto esercitare per venti anni, nel caso di riproduzioni (di opere d’arte di PD) avvenute negli anni 2020/2021.
Per le antologie scolastiche, le opere scientifiche e didattiche esiste da sempre una licenza legale a pagamento, l’equo compenso è determinato nelle forme previste dal regolamento di esecuzione della lda e dal dpcm 6 febbraio 1988 Nuova determinazione delle tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche. (GU Serie Generale n.47 del 26-2-1988) e successive modifiche. Il pagamento dell’equo compenso deve essere effettuato a favore dell’autore se non iscritto alla SIAE o della SIAE se da quest’ultima rappresentato, in tale ultima ipotesi dall’equo compenso viene detratta la provvigione di competenza della SIAE. Non è previsto alcun obbligo di vidimazione delle copie realizzate, la tiratura, numero di copie prodotte, è dichiarato dall’utilizzatore e se del caso accertato attraverso le scritture contabili dell’editore.
L’art 91 prevede anche che “la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso”.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
Anche la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita dietro pagamento di un equo compenso.
Si tratta di compensi che comunque hanno una rilevanza marginale nell’economia della stampa dell’opera e il fatto che siano in regime di licenza legale non pone problemi relativamente al rilascio dell’autorizzazione, visto che non è necessaria.
Per le riproduzioni realizzate e distribuite la prima volta antecedentemente al 18 dicembre 2025 si applicano i termini di durata precedentemente vigenti, per le nuove pubblicazioni il termine di durata è quello attuale per tutte le fotografie che al 18 dicembre 2025 non era ancora scaduto il temine di protezione ventennale.
1 La l. 2 dicembre 2025, n. 182 (in G.U. 03/12/2025, n.281) ha disposto (con l’art. 47, comma 1) la modifica dell’art. 92, comma 1:
[2]Dal sito della Camera dei Deputati sono tratte la Schede di lettura Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese A.C. 2655-A ed in particolare, l’estratto qui riprodotto, è esaminata la proposta di novella dell’art 92 della lda chiarendo quali sono gli elementi essenziali della modifica e spiegando le differenze di tutela fra le semplici fotografie e le opere fotografiche. E’ fatto anche un rinvio alla proposta di legge Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d’autore relativo alle fotografie A.C. 2224, tuttora in esame, che sulla durata propone “La lettera b) dell’articolo 3 in commento, invece, sostituisce integralmente l’articolo 92 della legge n. 633 del 1941, ai sensi del cui testo vigente, come si è sopra visto, il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia. Il nuovo testo proposto estende la durata di tale diritto sino al termine del settantesimo anno dalla produzione. La norma, come novellata, specifica inoltre che tale diritto comprende la tutela dalla riproduzione non autorizzata e il riconoscimento morale dell’autore ai sensi dell’articolo 20 della medesima legge n. 633 del 1941. Stabilisce, in aggiunta, che la tutela dalla riproduzione si riferisce a qualsiasi riproduzione, modifica o alterazione parziale o totale dei parametri tecnici della fotografia senza il consenso dell’autore o dei suoi aventi diritto. La disposizione fa salve le eccezioni previste dall’articolo 98 nonché quelle relative all’insegnamento e alla formazione professionale, purché siano citate le generalità dell’autore.”
Oltre a estendere la tutela, il progetto di legge prevede anche un riconoscimento del diritto di elaborazione e del diritto morale dell’autore. Aspetti non presi in considerazione dall’art. 47 della l.182/25, come è possibile constatare non solo dal testo approvato, ma anche da quanto riportato, qui a seguire nella scheda di lettura dell’AC 2655-A:
“…omissis
Articolo 47 (Diritto esclusivo sulle fotografie) L’articolo 47, introdotto dal Senato, estende a 70 anni (da 20) la durata del diritto esclusivo sulle fotografie che non siano “opera fotografica”. La disposizione in esame modifica l’articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Tale articolo 92 prevede che il diritto esclusivo sulle fotografie duri 20 anni dalla produzione della fotografia. Come detto, la novella qui proposta estende a 70 anni tale diritto. La norma novellata fa riferimento alle fotografie “semplici” disciplinate nel Capo V (Diritti relativi alle fotografie) del titolo II (Diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore) della citata legge n. 633 del 1941. L’articolo 87 del suddetto Capo V definisce le fotografie “semplici” quali ” immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”. Non sono ricomprese in tale definizione le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Negli articoli successivi (dall’articolo 88 all’articolo 92 di cui si propone la modifica) viene disciplinato il regime di protezione di tali opere. Per quanto concerne la nozione di “opera fotografica”, l’articolo 2 della medesima legge n. 633 comprende nel novero delle opere protette le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti della già menzionata “semplice fotografia”. I diritti di utilizzazione economica sull’opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore. In relazione a tali opere, si applicano le disposizioni in materia di diritti morali e di sfruttamento economico di cui al capo III del Titolo I della legge n. 633 del 1941. Si rammenta che l’articolo 2 della legge n. 633 del 1941 elenca le opere protette ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge, in forza del quale sono tutelate le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, oltre ai programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche e alle banche di dati ove costituiscano creazione intellettuale dell’autore. ARTICOLO 47 Per un approfondimento si rinvia al dossier del Servizio studi della Camera dei deputati sull’A.C. 2224 (“Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d’autore relativo alle fotografie”) assegnato alla VII Commissione della Camera il 25 marzo 2025. Si segnala che l’articolo 3, comma 1, lett. b) di tale proposta di legge sostituisce integralmente l’articolo 92 della legge n. 633, prevedendo, tra l’altro, l’estensione del diritto esclusivo sulle fotografie “sino al termine del settantesimo anno dalla produzione”.
[3] R. D. l. 7 novembre 1925, n. 195011, “Disposizioni sul diritto di autore”, convertito in legge con Legge 18 marzo 1926 n. 562, e relativo regolamento di esecuzione approvato con R. D. 15 luglio 1926, n. 13691
Art. 1: “Sono protette dal presente decreto, qualunque ne sia il merito e la destinazione, tutte le opere dell’ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche. Sono considerate opere artistiche le opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche e pantomimiche, le opere di pittura, scultura e architettura; i lavori d’arte grafici e plastici, i lavori d’arte applicata all’industria, i disegni, le fotografie, e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia. Sono considerate opere scientifiche anche i progetti di lavori d’ingegneria, quando costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici.”
[4] In effetti il fatto che non fossero esplicitamente inserite nel catalogo delle opere protette dal diritto d’autore non è indicativo della loro non proteggibilità come opera dell’ingegno. L’elencazione dell’art. 2 della lda ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo come concordemente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza. Peraltro nel 1953, con la ratifica del testo della CUB di Bruxelles, l’Italia si è obbligata a tutelare le fotografie come opera dell’ingegno, in presenza dei necessari requisiti di creatività dell’immagine prodotta con il mezzo della fotografia.
[5] Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19
Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971. (GU n.29 del 30-01-1979) Testo in vigore dal: 31-1-1979
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell’art.189…..
Art. 189
Le disposizioni dell’art. 185 si applicano all’opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell’ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.
Art. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l’entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.
[7] Il testo che segue è stato estratto da Normattiva il 15.4.26
“Art. 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell’ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti. (2)
((Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell’esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione.))
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell’art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l’autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo stato nel quale l’opera è stata pubblicata per la prima volta.
L’equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto Reale da emanarsi a norma dell’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
La durata della protezione dell’opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l’opera gode nello Stato di cui è cittadino l’autore straniero.
Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l’opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.
Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell’adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell’opera, o ad altre formalità qualsiasi, l’opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto Reale.
Il decreto Reale può altresì sottoporre la protezione dell’opera straniera all’adempimento di altre particolari formalità o condizioni.
Le disposizioni dell’art. 185 si applicano all’opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell’ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.
[8] In proposito bisogna tener conto che la differenziazione fra semplice fotografia e opera fotografica, nella UE, si ritrova solo nella legge italiana e in quella tedesca. In Germania la legge sul dda (Urheberrechtsgesetz – UrhG) riconosce una differente tutela alle opere fotografiche creative, art 2.1, Lichtbildwerke e semplici fotografie art. 72, Lichtbilder, anche in termini di durata la protezione di 50 anni per le semplici fotografie e di 70 anni post mortem dell’autore per le opere fotografiche.
La Convenzione di Berna, si limita tutelare le sole opere fotografiche, stante la sua vocazione all’esclusiva tutela del diritto d’autore. Le fotografie sono elencate nell’articolo 2(1) della CUB, fra le opere artistiche e gli Stati membri devono garantirne la protezione.
[9] Comunque la Corte di giustizia più volte si è pronunciata sulla differente tutela da riconoscere alla fotografia e all’opera fotografica, individuando i criteri distintivi che ne sono alla base:
Causa C‑145/10, (Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH) – 2011
punto “94 Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che una fotografia ritratto possa godere della protezione del diritto d’autore ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 93/98, a condizione, come spetta al giudice nazionale accertare in ogni singolo caso, che la fotografia sia opera intellettuale dell’autore, che ne rifletta la personalità e che sia espressa attraverso scelte libere e creative operate dall’autore nella realizzazione della fotografia.”
Causa C-161/17 (Land Nordrhein-Westfalen c. Dirk Renckhoff) – 2018
“Sulla questione pregiudiziale
…14 In via preliminare, occorre ricordare che una fotografia può essere protetta dal diritto d’autore alla condizione, che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie, che siffatta fotografia costituisca una creazione intellettuale dell’autore, che ne rifletta la personalità e si manifesti attraverso le scelte libere e creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale fotografia…”
(testi tratti dal sito CURIA)
[10] Ecco quale era il testo originario dell’art 92 prima della soppressione de secondo terzo e quarto comma:
“Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia.
Per le fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell’opera a termini dell’art. 105.
Il termine decorre dalla data del deposito stesso.”
Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l’indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni ».
[11] “7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II.”
[12] Art. 91 – La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 88.
[13] Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
[14]“Alla titolarità del diritto d’autore si somma il diritto sui così detti “materiali” del film: la copia 35 mm., il master BETA sp., il master digital BETA, ecc…. La consegna di questi supporti, da parte dei depositari fiduciari del produttore, è subordinata alla autorizzazione del “Produttore” titolare del diritto connesso ma anche del diritto reale di proprietà sul supporto da lui realizzato ai sensi delle disposizioni del codice civile. Il diritto d’autore e il diritto connesso possono essere ceduti separatamente e non è da escludere il caso, soprattutto per i film prodotti da qualche decennio, che si verifichino frammentazioni della titolarità dei diritti d’autore ma anche differenti titolarità del diritto connesso sui materiali, che in talune circostanze, pur dovendosi negare, oggi, la facoltà dell’esercizio del diritto di ritenzione, per mancato pagamento dei canoni di deposito, possa comunque passare agli stabilimenti di sviluppo e stampa.” Dal mio Profili di diritto d’autore, pp. 400 e ss., Lefebvre Giuffrè, 2025
Qualora in uno Stato membro, alla data del 1o luglio 1995, fosse già in corso un periodo di protezione di durata superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest’ultima non ha per effetto di abbreviare la durata della protezione in detto Stato membro.
Le durate di protezione di cui alla presente direttiva si applicano a qualsiasi opera e soggetto protetti in almeno uno Stato membro alla data di cui al paragrafo 1, secondo le disposizioni nazionali sul diritto d’autore o sui diritti connessi, o che soddisfano i criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva [92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale] (5).
La presente direttiva lascia impregiudicata l’utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi.
Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l’articolo 2, paragrafo 1 alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1° luglio 1994.
I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono cinquant’anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant’anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine «pellicola» designa un’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, sia essa sonora o meno.
Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell’originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l’opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell’opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
[18] “La conseguenza di questa situazione fa sì che in assenza della detenzione del diritto primario d’autore il produttore originario non abbia titolo ad opporsi all’utilizzazione della pellicola per la radiodiffusione, ma per contro, nell’ipotesi in cui abbia alienato il proprio diritto connesso sulla pellicola, ovvero ne sia stato forzatamente privato in conseguenza di cessioni in garanzia a fronte dell’erogazione di prestiti o mutui non rimborsati od anche per insolvenze nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, che abbiano dato luogo oltre che all’esercizio del diritto di ritenzione sulle copie anche alla cessione degli altri diritti riconosciuti dalla legge sui materiali, così come nel caso non si sia più in grado di reperire il titolare dei materiali posseduti, si sia comunque in grado di effettuare, legittimamente per quanto riguarda e limitatamente agli aspetti di diritto connesso, la radiodiffusione o altra comunicazione del film non interattiva, ivi eventualmente comprese le nuove forme di trasmissione che andranno a sostituire i tradizionali sistemi di noleggio delle copie positive dei film destinate alla sala.” Dal mio Profili di diritto d’autore, pp. 400 e ss., Lefebvre Giuffrè, 2025
[19] Eccezion fatta per il fotogramma dell’opera cinematografica.
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Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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