Intercettazioni tramite captatore informatico: il diritto della difesa di accedere ai file di log delle registrazioni (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 18464\2025)

di Stefano Aterno, Paola Patriarca

Con la sentenza n. 18464/2025 la III sezione penale della Cassazione si è pronunciata in tema di intercettazioni tramite captatore informatico, soffermandosi in particolare sul diritto della difesa di accedere ai supporti informatici dei file di log contenenti le indicazioni relative alle operazioni di captazione, di registrazione e di relativo ascolto. La Suprema Corte, nel motivare la propria decisione, ha richiamato il principio già affermato dalle Sezioni Unite civili con la pronuncia n. 22302 del 4.08.2021, secondo cui i file di log devono essere considerati alla stregua dei nastri contenenti le registrazioni, costituendo entrambi supporti materiali delle operazioni di intercettazione eseguite mediante captatore informatico. Sulla base di tale equiparazione, i giudici di legittimità hanno ribadito che la richiesta di accesso del difensore ai supporti – siano essi magnetici o informatici – contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche utilizzate ai fini dell’emissione dell’ordinanza cautelare comporta un obbligo preciso in capo al pubblico ministero. Quest’ultimo è tenuto a garantire detto accesso con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l’udienza dinanzi al tribunale del riesame, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’indagato.

Ciò è quanto precisato dalla Suprema corte nell’argomentare – nel caso di specie – l’infondatezza del primo motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la violazione del diritto di difesa con riguardo agli artt. 178, lett. c) e 268 del c.p.p. In particolare, il ricorrente lamentava che l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame avesse erroneamente rigettato l’eccezione, sollevata dalla difesa, di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, sulla base di un’argomentazione viziata attinente al mancato accoglimento dell’istanza difensiva volta a ottenere copia dei corrispondenti file di log. Secondo la prospettazione difensiva, tali file di log costituirebbero veri e propri supporti materiali dell’attività di intercettazione, al pari dei supporti contenenti le registrazioni foniche, e sarebbero pertanto indispensabili per un effettivo esercizio del diritto di difesa, anche nella fase cautelare. Di conseguenza, si sosteneva la sussistenza di un diritto pieno e incondizionato della difesa ad ottenerne copia, senza che fosse necessario allegare un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla loro mancata disponibilità. In via subordinata, qualora la Corte avesse ritenuto di non poter riconoscere tale diritto in assenza di una specifica previsione normativa, il ricorrente sollecitava la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 268 c.p.p., per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non contempla espressamente il diritto del difensore di ottenere copia dei file di log relativi alle intercettazioni effettuate mediante captatore informatico.

La Corte di legittimità, in via preliminare, ha ribadito che con l’espressione file di log devono intendersi «quei file, in formato di testo, nei quali vengono indicate le operazioni compiute da un utente durante una sessione di lavoro del proprio dispositivo elettronico, quali, ad esempio, un personal computer, uno smartphone o un tablet». Tali file vengono qualificati come vere e proprie “impronte digitali 2.0”, rilevanti in ambito investigativo in quanto idonei a restituire il profilo di utilizzo del dispositivo, mediante la tracciatura di elementi quali orari di connessione, indirizzi IP, dati trasmessi e ricevuti, nonché informazioni relative all’intestatario dell’utenza. In particolare, con riferimento alle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico — come nel caso in esame — i file di log consentono di documentare in modo puntuale le fasi di programmazione, esecuzione, ascolto o “smarcatura” dell’attività captativa, assumendo, in ragione della diffusione capillare degli strumenti informatici e telematici e dell’uso sempre più frequente delle comunicazioni digitali, una valenza investigativa significativa, con conseguenti ricadute sul piano del diritto di difesa.

Da tali considerazioni, la Corte, richiamando l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite Civili nella sentenza n. 22302 del 4.08.2021 quanto all’equiparazione tra i nastri contenenti le registrazioni audio e i supporti informatici recanti i file di log, ha ribadito l’obbligo dell’accusa di provvedere in tempo utile rispetto all’udienza del tribunale del riesame al soddisfacimento della richiesta del difensore di accedere a tali supporti materiali delle intercettazioni, così garantendo il diritto di difesa.

Tuttavia, pur riconoscendo in astratto la fondatezza del principio invocato dalla difesa in ordine al diritto di ottenere copia dei file di log, la Corte ha ritenuto, nel caso di specie, infondata la relativa doglianza. In particolare, è stato rilevato come l’eccezione di nullità dell’ordinanza impugnata risulti formulata in termini generici, connotata da un carattere meramente esplorativo ed interesse “eventuale”. Per i giudici di legittimità, ciò risultava evidente sin dalla richiesta di copia dei file di log nei confronti della Procura e allegata al ricorso, all’interno della quale il difensore aveva espressamente escluso di voler accedere ai server della Procura o alla memoria informatica degli apparati di registrazione, così come non era in discussione né la possibilità di ascoltare i file né la genuinità o autenticità delle registrazioni foniche. Di equivalente rilevanza anche l’assenza, nel ricorso, di qualsiasi censura avente ad oggetto la gravità indiziaria o le esigenze cautelari, a conferma dell’assenza di un collegamento effettivo tra l’accesso ai file di log e le esigenze difensive prospettate.

In conclusione, i giudici di legittimità, pur dichiarando il ricorso inammissibile per eccessiva genericità confermano ulteriormente quanto sia centrale, nei contesti investigativi, una corretta gestione dei dati digitali. Ciò implica non solo l’adozione di protocolli rigorosi, ma anche il possesso di competenze tecniche specifiche, indispensabili per assicurare sia il rispetto delle garanzie difensive sia la validità probatoria degli elementi raccolti. A tale riguardo, è significativo osservare come già nei primi mesi del 2025, in alcuni procedimenti presso i Tribunali di Firenze e di Napoli  riguardanti l’utilizzo del captatore informatico e nei quali erano stati indagati i vertici una delle società di intercettazione – conclusisi con l’archiviazione –  i log delle attività di intercettazioni, gli audit sui log e le relative analisi abbiano svolto un ruolo fondamentale e decisivo nel fornire quegli elementi utili al Pubblico Ministero prima e al Giudice per le indagini preliminari poi, per archiviare i procedimenti.

Tali strumenti posso dunque rivelarsi essenziali non solo per ricostruire in modo dettagliato le operazioni compiute, ma anche per verificarne l’integrità e l’affidabilità, sia da parte dell’accusa che della difesa. Tutta questa attività di accertamento, analisi e acquisizione dei Log, però sarebbe opportuno venisse svolta durante la fase delle indagini preliminari (come è stato fatto nei casi sopra ricordati) al fine di non appesantire l’eventuale fase successiva dibattimentale – con consulenze e perizie – e di fornire maggiore chiarezza alle parti in merito allo svolgimento dei fatti fin dalla fase investigativa.

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