Garanzie commerciali e informativa ai consumatori [Cgue, 5 maggio 2022, c‑179/21]

di Giovanna Capilli
  1)      L’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda la garanzia commerciale proposta dal produttore, l’obbligo di informazione posto a carico del professionista da tale disposizione sorge non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, ma soltanto qualora il. . .