Documenti informatici della PA: quale distinzione tra servizi di conservazione e servizi cloud qualificati? [T.A.R. Toscana – Sez. III – sent. 28 aprile 2023, n. 437]

di Ernesto Belisario

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELLA PA

Documento informatico – Servizi di conservazione – Marketplace dei conservatori – Servizi cloud qualificati – Cloud marketplace – Distinzione

(D.lgs. 82/2005, art. 34 – Det. D.G. AgID n. 407/2020 – Det. D.G. AgID n. 445/2021 – Circolare AgID n. 3/2018)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha chiarito alcuni profili che contraddistinguono la disciplina sui servizi di conservazione dei documenti informatici della PA e dalla disciplina in materia di qualificazione dei servizi cloud per la PA.

La pronuncia riguarda un ricorso avverso l’aggiudicazione di un appalto avente a oggetto il servizio di conservazione dei documenti informatici conforme alla normativa vigente. Il ricorrente, in particolare, lamenta l’illegittimità della legge di gara, che consentiva la partecipazione alla procedura di soggetti non qualificati ad erogare servizi di conservazione dei documenti informatici in modalità cloud a favore della pubblica amministrazione. Era previsto, invece, come requisito di idoneità professionale, unicamente l’iscrizione al “marketplace” dei conservatori, tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (“AgID”).

Il T.A.R. adito, nel respingere le doglianze di parte ricorrente, coglie l’occasione per precisare la differenza tra servizi di conservazione “a norma” e qualificazione dei servizi cloud per la PA. Ricorda il Collegio in proposito che l’art. 34, comma 1-bis del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, anche detto “CAD”), introdotto dal d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), ha previsto che le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici all’interno della propria struttura organizzativa, oppure affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati, in possesso dei requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione stabiliti nelle Linee guida relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, emanate dall’AgID nel 2020, e nel Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici, emanato sempre dall’AgID nel 2021.

Il Regolamento, in particolare, stabilisce che i soggetti che intendono erogare il servizio di conservazione a favore delle pubbliche amministrazioni devono essere iscritti al registro denominato “marketplace dei servizi di conservazione” (o “marketplace dei conservatori”), tenuto dall’AgID (salvo, per i soggetti non iscritti, l’obbligo di trasmettere ad AgID i relativi contratti affinché possa svolgere le attività di verifica dei requisiti.

Il Regolamento, inoltre, precisa che «chi intende fornire i servizi di conservazione in modalità cloud per conto delle pubbliche amministrazioni deve possedere, oltre ai requisiti prescritti nel presente allegato, anche la qualificazione prevista dall’art. 4 della Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018» (oggi disciplinata dal Regolamento AgID sul “Cloud della PA” e rilasciata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Naziononale).

A quest’ultimo proposito, però, rileva il Tribunale che la legge di gara non prevedeva che i servizi oggetto di appalto dovessero essere svolti necessariamente in modalità cloud. In altre parole, chiarisce il Collegio, «mentre l’iscrizione al registro generale denominato “marketplace dei conservatori”, previsto dal Regolamento Agid del 2021 costituisce requisito di idoneità professionale ineludibile, l’iscrizione allo specifico registro denominato “cloud marketplace” è requisito eventuale, che si rende necessario solo se l’operatore economico intende offrire un servizio di conservazione in modalità cloud, dotato di tutte le caratteristiche descritte nella circolare Agid n. 3/2018».

T.A.R. Toscana – Sez. III – sent. 28 aprile 2023, n. 437