Ancora sul tema della profilazione dei dati personali [Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 08 novembre 2021, n. 32411]

di Giuseppe Cassano
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta. Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., (ud. 27-05-2021) 08-11-2021, n. 3. . .