Acquisto di beni e servizi informatici: il ricorso alla procedura di cui all’art. 63 Codice Contratti deve essere motivato e non soltanto enunciato

di Elio Guarnaccia e Giulia Campo  
Il TAR Lecce, con la sentenza n. 47/2021, è intervenuto sulla possibilità di derogare al confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 63 Codice Contratti, nell’ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi informatici per la PA. La sentenza prende le mosse da una vicenda in cui un comune pugliese, dovendo acquistare il software per la gestione del protocollo informatico, ha fatto ricorso alla procedura di cui art. 63 del Codice dei Contratti, ai sensi del quale l’amministrazione può aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussis. . .