Accesso documentale: diritto di accesso al software utilizzato dal Ministero dell’Istruzione per la compilazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze [TAR Lazio – Roma, Sez. Terza bis, sent. 28 febbraio 2023, n. 3443]

di Ernesto Belisario

DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE AL SOFTWARE DELLA PA

Diritto di accesso – Documenti amministrativi – Software

(Cost., art. 97 – l. n. 241/1990, artt. 22 e ss.)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla legittimità del diniego, opposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla istanza di accesso documentale, avente a oggetto i programmi informatici (software) utilizzati dal Ministero per la compilazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (“GPS”) di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, nonché per il conferimento dei contratti a tempo determinato mediante scorrimento delle medesime GPS. La richiesta era stata avanzata da un’associazione sindacale, rappresentativa di insegnanti scolastici, parte ricorrente nel giudizio.

Il Tribunale, innanzitutto, ha ricordato come l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi possa consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico e indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.

Il Collegio, inoltre, ha rilevato che, secondo l’orientamento di costante e condivisa giurisprudenza amministrativa, “possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati”.

Pertanto, sulla scorta dei suesposti principi, l’istanza di accesso è stata ritenuta ammissibile sotto il profilo, sia soggettivo che oggettivo.

In aggiunta, nell’accogliere il ricorso, il Collegio ha osservato che l’obbligo dell’amministrazione di consentire l’accesso agli atti deve avvenire con modalità che consentano una piena tutela della posizione di parte ricorrente, eventualmente anche attraverso accesso da remoto al server.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione Terza bis, sentenza del 28 febbraio 2023, n. 3443

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