A proposito di “La creazione algoritmica” di Chimienti Laura -Pacini Giuridica

di Giuseppe Cassano

“Per la prima volta nella storia dell’umanità la creatività umana, espressa in opere dell’ingegno, viene utilizzata per istruire non l’uomo ma la macchina, l’Intelligenza Artificiale (AI).
Per la prima volta dal “riconoscimento” del diritto d’autore non è più l’opera dell’ingegno l’interesse primario del Legislatore, ma, al contrario, la decostruzione della tutela della proprietà intellettuale attraverso un processo di “disconoscimento” delle esclusive degli autori sulle loro opere. Nei Paesi dell’Unione Europea (UE), la Direttiva 2019/790, con i suoi recepimenti nazionali, e l’AI Act del 2024 hanno introdotto eccezioni ai diritti d’autore che consentono, senza la necessità di chiedere l’autorizzazione e corrispondere compensi, il Text and data mining (TDM) su miliardi di opere dell’ingegno.
Lo studio è dedicato all’analisi delle norme UE e italiane, per evidenziarne il disallineamento con gli obblighi internazionali, Convenzione di Berna, Trattato WIPO/OMPI sul diritto d’autore e Trattato Gatt TRIPs.
Ne discende la domanda su quali siano le conseguenze nel caso di esportazione extra UE di sistemi e modelli di AI made in UE e dei prodotti dell’AI generativa.”

L’idea di questo studio nasce quindi dall’esigenza di indagare sulla tutela delle opere utilizzate per l’addestramento dell’AI e sulla protezione dei prodotti intellettuali che può generare.
L’analisi si concentra sulla disciplina dell’AI Act e della legge 132/2025.
La Creazione algoritmica è uno spin-off, un complemento e un migliore approfondimento dI Profili di diritto d’autore, FLGIUFFRÈ, nella parte in cui tratta dell’AI.Infatti Profili di diritto d’autore è stato pubblicato a luglio 2025 prima della l.132/2025, di cui dà comunque una prima interpretazione sulla base del testo approvato in Senato e alla Camera.

Oggetto di approfondimento è la comparazione fra diritto italiano, la disciplina UE, il diritto internazionale alla luce del rispetto della gerarchia delle fonti così come previsto dall Costituzionale italiana e dalla disciplina UE.

Si parte dal presupposto che L’AI generativa ha bisogno di essere istruita. L’addestramento avviene utilizzando miliardi di opere preesistenti, che dovrebbe essere fattto, comunque, nel rispetto delle esclusive riconosciute dal diritto d’autore nazionale e internazionle, cioè con un’ autorizzazione datata da licenze volontarie o legali.
La UE ha scelto invece di prevedere un’eccezione alle esclusive, il Test and Data Minning (TDM) non solo nel caso dello scopo di ricerca, ma anche nell’ipotesi di utilizzazioni a scopo di lucro, con inversione dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione. Devono essere i Titolari del dda a esternare, con procedure farraginose, il loro diniego all’utilizzazione, il che contravviene alle disposizioni della CUB, in tema di eccezioni e formalità. Questo vale anche per le opere messe a disposizione telematicamente anteriormente all’entrata in vigore, 2021, del nuova disciplina
Il TDM peraltro non copre tutte le forme di utilizzazione protette e poste in essere nell’addestramento, il che aggiunge problema a problema.
Di fatto la regola europea inoltre penalizza nella fase attuativa le opere extra UE da tutelare nella UE nel rispetto dei Trattati OMPI e TRIPs e della Convenzione di Berna.
Il diritto internazionale non consente tali eccezioni e non consente che l’esercizio del dda sia subordinato a formalità: l’obbligo di inserire una clausola di divieto del TDM impone invece una formalità.
Nell’atto generativo l’AI produce beni immateriali che costituiscono elaborazione algoritmica dell’insieme degli elementi delle opere che ha dato vita al set di dati utilizzati per il machine learning.

Beni così generati non sono tutelabili se frutto di precedenti utilizzazioni illecite di opere preesistenti.
L’autrice fa a tal proposito una domanda retorica: “la fusione di un gioiello in oro di provenienza illecita rende legittimo il possesso e la proprietà di un nuovo monile realizzato col detto oro?”
Per superare il problema viene prospettata l’ipotesi di regolare il settore con “Licenze legali a pagamento per l’utilizzo di opere preesistenti necessarie alla creazione di dei data set per il machine learning” di modo che sulle creazioni algoritmiche derivate dalle opere preesistenti sia possibile il riconoscimento di una esclusiva di diritto assimilabile al dda a favore dei titolari di diritti derivanti dall’utilizzo dell’AI. Tale riconoscimento dovrà essere subordinato a una compartecipazione dei titolari originari dei dda agli utili derivanti dal loro utilizzo, compensi compartecipativi parametrati alla redditività della creazione algoritmica.
Così è garantita una sintesi tra gli interessi contrapposti dei titolari di dda e dell’AI. Inoltre non viene violato il diritto internazionale ed è garantita la legittimità della circolazione mondiale delle creazioni algoritmiche .