A colloquio con Gaetana Natale, sul tema regolamento AI Act e Disegno di Legge 1146 (European School of Economics 28.3.25)

di Mariangela Claudia Calciano

La coordinatrice scientifica del Dipartimento di Comunicazione, Mariangela Calciano, ha intervistato Gaetana Natale.

Avvocato dello Stato, dottore di ricerca in Comparazione e diritto civile, Cavaliere della Repubblica per i suoi alti meriti professionali e docente di diritto europeo di Intelligenza Artificiale presso la European School of Economics, descrive gli aspetti positivi e quelli negativi del nuovo Regolamento AI Act, confrontandolo con il disegno di legge delega 1146 di recente approvato dal Senato italiano.

Il Regolamento AI Act segue la metodologia del “Risk approach o risk Assesment”, nel senso che dispone standards di sicurezza in base al livello di rischio dell’attività svolta con sistemi di Intelligenza Artificiale, incentrando la regolazione sulle cd certificazioni e sui concetti di security, safety, explanebility, accountability, per realizzare una tecnologia trsustworthy, antropocentrica e non antropomorfa.

Il disegno di legge delega descrive la cd “via italiana dell’intelligenza artificiale” , nel senso che per l’attività giudiziaria, classificata come ad “alto rischio” prevede che gli algoritmi (intesi come if this than that, ossia come sequenza di passaggi elementari in un tempo finito)non possano essere utilizzati per l’interpretazione della legge, per la valutazione dei fatti e delle prove e per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Occorre chiedersi da giuristi quale sia la metodologia future proof   più corretta per regolare uno sviluppo tecnologico sempre più rapido ed incontrollabile : eteroregolazione, co-regolazione, self-regulation, sandbox regolatorie o tecnica del foresight?

Solo una conoscenza approfondita del fenomeno da parte dei giuristi  correlata da competenze trasversali potrà costituire una valida base per “agire” e non “subire” la tecnologia , nella consapevolezza che l’intelligenza artificiale basata su una logica statistica bayesiana sarà sempre “additional” (addittiva”) e non “replacement”, ossia non sostitutiva dell’apporto umano.

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