Mancanza della firma digitale del cancelliere e validità della ordinanza via pec [Corte di Cassazione, sez. I Civile, ord. 7 gennaio n. 93]

di Redazione
Le copie informatiche del fascicolo digitale devono ritenersi simili all’originale anche se prive di firma del cancelliere. Non è nulla quindi l’ordinanza comunicata via PEC e priva della sua firma digitale. *** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente – Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere – Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2. . .