Adeguatezza e proporzionalità nel sequestro di un sistema informatico [Cassazione penale, VI Sez., 17 luglio 2019, n. 31593]

di Marco Pittiruti
Dalle innovazioni apportate al tessuto codicistico dalla L. 48/2008 deve desumersi che, di regola, non è possibile per il pubblico ministero procedere al sequestro probatorio della totalità di un sistema informatico in assenza della specifica indicazione delle ragioni che ne giustificano l’apprensione indiscriminata. Anche in tema di digital evidence, infatti, il provvedimento ablatorio deve essere adeguato proporzionato alle esigenze probatorie. Questo il condivisibile principio di diritto, dall’apprezzabile portata garantistica, espresso dalla Sezione VI della Corte di Cassazione. L’iter argomentativo dei giudici di legittimità prende le mosse alla netta distinzione tra il singolo. . .