La responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea c.d. caching (Cass. Civ., 19.03.2019, n. 7709)

di Mariangela Ferrari
La recente giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che nell’ambito delle “attività economiche svolte in linea – on line” nonché di altri servizi definiti dall’art.1, comma 1, lett. B, della L. 21 giugno 1986, n. 317 e successive modifiche, la responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea, c.d. caching, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato da un’autorità amministrativa o giurisdizionale. L’art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 regolamenta la responsabilità nell’attività c.d. di caching, stabilendo che : “Nella prestazione di un serv. . .