Piattaforme di approvvigionamento digitale e limiti del soccorso istruttorio: il recupero “informatico” dell’offerta è illegittimo.

di Elio Guarnaccia e Giulia Campo

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato si pronuncia sul tema della negligenza del concorrente nell’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale, escludendo il ricorso al soccorso istruttorio come rimedio postumo per sanare omissioni ascrivibili esclusivamente alla condotta dell’operatore economico.

Nel caso oggetto della sentenza in commento l’operatore economico, poi risultato aggiudicatario, ha caricato a sistema, all’interno della P.A.D. la propria offerta economica, omettendo di completare la procedura con l’azione “conferma offerta”. Tale azione, secondo quanto previsto nel disciplinare telematico dalla S.A., costituiva azione necessaria ai fini della corretta presentazione dell’offerta.

Il seggio di gara, in sede di apertura delle buste ha rilevato la non visibilità del documento offerta economica, a fronte della visibilità della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica.

Pertanto, una volta accertata con il gestore della piattaforma l’inesistenza di problemi tecnici, e dunque di ostacoli di natura oggettiva non imputabili all’operatore economico, ha chiesto al gestore della piattaforma di voler verificare la possibilità di recuperare i file dell’offerta economica, dando certezza del tempo nel quale sono stati caricati, garantendone la genuinità. Il gestore della P.A.D. ha quindi fornito alla S.A. l’offerta economica dell’operatore in questione, che era stata caricata in piattaforma ma non trasmessa correttamente.

La S.A.  ha considerato l’offerta validamente presentata, decretando l’aggiudicazione della gara in favore dell’operatore economico in questione.

Il Consiglio di Stato, confermando quanto statuito dal TAR Napoli in primo grado, ha chiarito che il concorrente avrebbe dovuto essere escluso, a causa del mancato caricamento dell’offerta economica.

Ed invero, il seggio di gara ha illegittimamente recuperato, con un espediente informatico, un’offerta che non era stata inviata correttamente dall’operatore economico, non a causa di un malfunzionamento, ma a causa della sua negligenza.

I Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito, infatti, che le difficoltà nell’utilizzo della piattaforma non possono giustificare la negligenza dell’operatore economico.

Ne deriva che l’offerta economica non può essere oggetto di soccorso istruttorio, poiché il suo mancato caricamento non è imputabile ad un malfunzionamento oggettivo della P.A.D.

Al contrario, l’offerta deve ritenersi inesistente, in ragione del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, secondo cui ciascuno dei partecipanti alla gara è responsabile delle conseguenze degli eventuali errori commessi anche nell’utilizzo della piattaforma.

La diligenza massima, che predetto principio impone, giova ad arginare lo spazio di manovra della P.A., anche qualora decida, in buona fede e in osservanza del principio della “par condicio”, di applicare il soccorso istruttorio nei confronti di situazioni non sanabili.

Consiglio di Stato, sez. V, 30.04.26, N. 3382 [https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202600054&nomeFile=202603382_11.html&subDir=Provvedimenti]

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