Scheda locale di Google: è attività lecita. No alla rimozione. [Tribunale di Trani, ordinanza del 03.07.2022]
di Flavio Cassandro -
La Scheda Locale è un servizio automatico di Google che permette la visualizzazione di informazioni relative ad attività commerciali e professionali in riquadri visualizzati a fianco dei risultati restituiti dal motore di ricerca Google Search.
Si tratta di dati recuperati in via automatica da siti terzi oppure inseriti dallo stesso titolare dell’attività commerciale, per la cui raccolta Google opera come caching provider e non si ravvisa alcuna responsabilità nella raccolta di tali informazioni, che anzi rendono l’impresa più agilmente reperibile e conoscibile.
L’impresa ricorrente, esercente un’attività di commercio al dettaglio di strumenti musicali, chiedeva la cancellazione della pagina Google relativa alla propria attività commerciale e la “scomparsa” della stessa pagina dagli altri motori di ricerca online o la rimozione di tutte le recensioni negative, con esplicita riserva di richiedere in separata sede giudiziale il risarcimento dei danni subiti. In particolare, deduceva che sulla pagina Google contenente informazioni generali relative alla propria attività commerciale fossero presenti 32 recensioni, di natura diffamatoria e con finalità denigratoria. Conseguentemente, parte ricorrente sosteneva la sussistenza della responsabilità del provider per aver omesso di verificare la liceità del contenuto delle recensioni e per non averle tempestivamente rimosse a seguito della richiesta di cancellazione avanzata dalla stessa.
Il Giudice di prime cure del Tribunale di Trani ha però correttamente ritenuta infondata la domanda di rimozione della “scheda locale” Google relativa all’attività commerciale dell’impresa ricorrente, poiché inclusiva di informazioni lecite e neutre (fotografie, indirizzo fisico, numero di telefono, orari, indirizzo del sito internet) reperite dal motore di ricerca da siti terzi e memorizzate temporaneamente in un prospetto informativo di carattere riassuntivo, nell’esercizio di un’attività di caching provider, consistente nella trasmissione di informazioni fornite dal destinatario del servizio, precedentemente memorizzate in maniera automatica, al solo scopo di rendere più semplice l’inoltro delle stesse ad altri destinatari.
A corroboramento della condivisibile tesi, già peraltro accolta dalla giurisprudenza[1] preferibile e maggioritaria, il Giudice tranese ha pure rilevato come la società resistente Google, nella sua qualità di hosting provider, non ha alcun onere di monitoraggio preventivo o di immediata rimozione in assenza di un provvedimento giudiziale che ne accerti l’illiceità. Per vero, l’attività svolta dal provider relativamente alla formazione delle schede di presentazione dell’attività professionale o commerciale che vengono pubblicate on line tramite il motore di ricerca Google deve essere qualificata quale “caching provider”, mentre le recensioni contenute nella scheda di presentazione redatte dagli utenti pongono Google nella posizione di “hosting provider”; e ciò ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs.70/2003.
L’art. 15 del d.lgs. 70/2003 disciplina in effetti la responsabilità delle società di in formazione nell’attività di memorizzazione temporanea di dati (cd. caching) e sancisce come il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, salvo particolari condizioni; per cui al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di caching non sussiste un obbligo di né controllo preventivo nè di rimozione successiva, a richiesta anche dell’interessato, se le informazioni non sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o se l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione.
Con riferimento alla diversa attività di hosting, l’art. 16 della normativa richiamata disciplina la responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni (cd. hosting) e stabilisce che nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
In ogni caso – come deducibile dal combinato disposto degli artt. 16, comma 1, lett. b), e 17, commi 1 e 2, lett. a), del D.lgs.n.70/2003 – non è prospettabile alcun onere di monitoraggio preventivo dei contenuti pubblicati su piattaforma informatica da parte dei gestori della stessa.
Ciò posto, sottolinea puntualmente e correttamente il Giudice tranese, l’hosting provider ricevuta una diffida ad eliminare dei contenuti asseritamente illeciti è chiamato a delibare, secondo criteri di comune esperienza, alla stregua della diligenza professionale tipicamente dovuta, la comunicazione pervenuta e la sua ragionevole fondatezza (ovvero, il buon diritto del soggetto che si assume leso, tenuto conto delle norme positive che lo tutelano, come interpretate ad opera della giurisprudenza interna e comunitaria), nonché, in ipotesi di esito positivo della verifica, ad attivarsi rapidamente per eliminare il contenuto segnalato[2]. Il tutto, fermo restando, che non è possibile configurare in capo al prestatore del servizio un immediato obbligo di rimozione, in assenza dell’ulteriore condizione richiesta dall’art. 16 della “comunicazione delle autorità competenti”.
Dunque, alla luce delle premesse considerazioni, tale provvedimento ha il merito di aver ribadito, con chiarezza e fermezza, i profili di responsabilità e la funzione dei soggetti qualificati e/o qualificabili come “caching” oppure “hosting provider” con specifico riferimento alle informazioni raccolte, memorizzate e rese visibili on line. Con un’opera di certosina ricostruzione e bilanciamento dei vari interessi giuridici, il Giudice del Tribunale di Trani, con l’ordinanza in esame ha per vero pure puntualizzato (in maniera opportuna ad avviso di chi scrive) come la “scheda locale” di Google, in realtà, contendo informazioni del tutto neutre sull’attività esercitata dalle varie imprese (quali ad es. la località e l’indirizzo, che, peraltro, sono reperibili comunque aliunde in rete) non rappresenta altro che una estrinsecazione della libertà di espressione e di informazione, quale è quella di condividere informazioni tra utenti del web e che trova fondamento costituzionale nell’art.21 cost..
Pertanto, la compressione del servizio – viene rilevato a chiosa del provvedimento ed in linea con l’orientamento della giurisprudenza[3] più attenta – può giustificarsi solo quando tali dati abbiano natura illecita, e dunque idonea a recare un pregiudizio a diritti inviolabili del soggetto a cui si riferiscono.
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Tribunale di Trani (dott.ssa Sandra MOSELLI), ordinanza del 3.7.2022
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott.ssa Sandra Moselli,
….promosso da:
….. in persona del suo titolare Biancolillo Riccardo, rappresentata e difesa dall’avv. ……, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in …..-Ricorrente
contro
GOOGLE IRELAND LIMITED, in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli ……-Resistente
Letti gli atti di causa;
sentite le parti;
sciogliendo la riserva che precede
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 16.12.2020, l’impresa individuale ….. in persona del suo omonimo titolare, ha agito in giudizio per ottenere: la condanna di Google Ireland Limited alla cancellazione della pagina Google….., con la conseguente eliminazione della stessa dagli altri motori di ricerca online o la rimozione di tutte le recensioni negative, con esplicita riserva di richiedere in separata sede giudiziale i danni arrecati dal comportamento della resistente.
A sostegno della domanda, l’impresa ricorrente, esercente un’attività di commercio al dettaglio di strumenti musicali, ha dedotto che sulla pagina Google contenente informazioni generali relative alla propria attività commerciale sono presenti 32 recensioni, di natura diffamatoria e con finalità denigratoria; che dette recensioni, rilasciate da numerosi utenti, non sono corrispondenti al vero, eccedono i limiti della continenza espressiva e sono gravemente lesive dell’immagine commerciale dell’impresa; che a causa di dette recensioni ha subito una consistente contrazione del proprio volume di affari, con conseguente diminuzione del fatturato e riduzione delle richieste di acquisto di prodotti. A fronte di ciò l’impresa sostiene una responsabilità del provider per aver omesso di verificare la liceità del contenuto delle recensioni e per non averle tempestivamente rimosse a seguito della richiesta di cancellazione avanzata dalla ricorrente.
Si è costituito in giudizio Google Ireland Limited e ha chiesto il rigetto integrale della domanda.
Ha eccepito, in via preliminare, la nullità del ricorso ex art. 164 co. 4 c.p.c. per mancanza dei requisiti essenziali della domanda, in quanto limitata a far valere l’illiceità di solo due delle recensioni contestate (in particolare, le recensioni pubblicate da ……) e carente delle ragioni di impugnazione delle altre oggetto del ricorso, in violazione dei principi di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.; ancora in via preliminare, la carenza di interesse ad agire dell’impresa ricorrente rispetto alle due recensioni contestate, in quanto già rimosse al momento della proposizione della domanda; nel merito, l’infondatezza della domanda di rimozione della “scheda locale” Google relativa all’attività commerciale dell’impresa ricorrente, poiché inclusiva di informazioni lecite e neutre (fotografie, indirizzo fisico, numero di telefono, orari, indirizzo del sito internet) reperite dal motore di ricerca da siti terzi e memorizzate temporaneamente in un prospetto informativo di carattere riassuntivo, nell’esercizio di un’attività di caching provider, consistente nella trasmissione di informazioni fornite dal destinatario del servizio, precedentemente memorizzate in maniera automatica, al solo scopo di rendere più semplice l’inoltro delle stesse ad altri destinatari; ancora nel merito, l’infondatezza della domanda di rimozione delle recensioni degli utenti contestate, rispetto alle quali la società resistente, nella sua qualità di hosting provider, non ha alcun onere di monitoraggio preventivo o di immediata rimozione in assenza di un provvedimento giudiziale che ne accerti l’illiceità; la mancanza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, in ragione sia della liceità delle recensioni contestate, in quanto espressione di un legittimo diritto di critica (assenza del fumus boni iuris), e sia della mancata prova del danno da discredito commerciale patito per effetto delle stesse (assenza del periculum in mora).
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Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.
Il ricorrente chiede la cancellazione della pagina Google relativa alla propria attività commerciale e la “scomparsa” della stessa pagina dagli altri motori di ricerca online o la rimozione di tutte le recensioni negative, con esplicita riserva di richiedere in separata sede giudiziale il risarcimento dei danni subiti.
In diritto, si osserva che la società Google Ireland Limited, in quanto operante nello spazio economico europeo, è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo n. 70/2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE, ovvero la cd. Direttiva sul Commercio Elettronico.
Come già condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoga a quelle in esame, l’attività svolta dal provider relativamente alla formazione delle schede di presentazione dell’attività professionale o commerciale che vengono pubblicate on line tramite il motore di ricerca Google deve essere qualificata quale “caching provider”, mentre le recensioni contenute nella scheda di presentazione redatte dagli utenti pongono Google nella posizione di “hosting provider”, ciò ai sensi degli artt. 15 e 16 de d.lgs. 70/2003 (cfr. Tribunale di Roma, 21 settembre 2020, conformi, tra le tante: Tribunale di Torino, 21 aprile 2021; Tribunale di Velletri, 1 marzo 2021; Tribunale di Bologna, 28 gennaio 2021; Tribunale di Milano, 12 novembre 2020; Tribunale di Roma, 26 marzo 2019; Tribunale di Roma, 1 febbraio 2019, doc. 6; Tribunale di Milano, 2 maggio 2019; Tribunale di Roma, 5 dicembre 2018, in atti.)
L’art 15 del d.lgs. 70/2003 disciplina la responsabilità delle società di informazione nell’attività di memorizzazione temporanea di dati (cd. caching) e stabilisce che trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, non comporta alcuna responsabilità del provider se la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni è effettuata al solo scopo di rendere piu’ efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che il provider non modifichi le informazioni, si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni e’ stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione
La norma, quindi, dispone che il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, salvo particolari condizioni; per cui al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di caching non sussiste un obbligo di né controllo preventivo nè di rimozione successiva, a richiesta anche dell’interessato, se le informazioni non sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o se l’accesso alle informazioni e’ stato disabilitato oppure un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione.
Con riferimento alla diversa attività di hosting, l’art. 16 della normativa richiamata disciplina la responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni (cd. hosting ) e stabilisce che nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e’ responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attivita’ o l’informazione e’ illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita’ competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
In ogni caso, non è prospettabile alcun onere di monitoraggio preventivo dei contenuti pubblicati su piattaforma informatica da parte dei gestori della stessa (v. il combinato disposto degli artt. 16, comma 1, lett. b), e 17, commi 1 e 2, lett. a), del D.lgs. n. 70/2003).
Ciò premesso, la cautela invocata con il ricorso ex art.700 c.p.c., non può trovare accoglimento non essendo suffragata nè sotto il profilo del fumus né sotto il profilo del periculum, inteso quale danno imminente ed irreparabile.
In particolare, la domanda del ricorrente di rimozione dell’intera Scheda Locale relativa all’attività commerciale di….. è priva di fumus.
La Scheda Locale è un servizio automatico di Google che permette la visualizzazione di informazioni relative ad attività commerciali e professionali in riquadri visualizzati a fianco dei risultati restituiti dal motore di ricerca Google Search.
Si tratta di dati recuperati in via automatica da siti terzi oppure inseriti dallo stesso titolare dell’attività commerciale, per la cui raccolta Google opera come caching provider e non si ravvisa alcuna responsabilità nella raccolta di tali informazioni, che anzi rendono l’impresa più agilmente reperibile e conoscibile.
La circostanza che il ……..e non abbia autorizzato Google a fornire detto servizio, non è dirimente, trattandosi di un servizio di raccolta dati già immessi nel web dallo stesso titolare o da terzi, la cui diffusione risponde ad un interesse prevalente di informazione della clientela.
La scheda , infatti, contiene informazioni del tutto neutre sull’attività esercitata dalla ditta, quali ad es. la località e l’indirizzo, reperibili comunque aliunde in rete e rappresenta una estrinsecazione della libertà di espressione e di informazione, quale quella di condividere informazioni tra utenti del web, che trova fondamento costituzionale (art.21 Cost).
Pertanto, la compressione del servizio, può giustificarsi solo quando tali dati abbiano natura illecita, e dunque idonea a recare un pregiudizio a diritti inviolabili del soggetto a cui si riferiscono (Tribunale di Roma, 5 dicembre 2018; Tribunale di Roma, 1 febbraio 2019); aspetti non ravvisabili nel caso in esame, in considerazione delle informazioni fornite.
Quanto alla domanda di rimozione delle recinzioni contestate, il ricorrente lamenta il contenuto di due recezioni…omissis….., per le quali afferma di aver avviato un separato giudizio di natura risarcitoria nei confronti degli autori.
Dette recensioni risultano eliminate, per cui deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La richiesta di eliminazione delle altre recensioni, sulla quale la parte ha insistito, nonostante la formulazione di una proposta conciliativa, sostenendo il mancato esercizio di un potere di verifica e di controllo da parte di Google, deve essere respinta.
Si è già affermato che non sussiste un dovere preventivo di verifica dell’hosting provider sui contenuti inseriti da altri soggetti sul web.
La “conoscenza effettiva dell’illiceità” che rende il provider responsabile dei contenuti illeciti eventualmente diffusi suo tramite deve essere parametrata al grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale particolarmente qualificato.
L’hosting provider, quindi, ricevuta una diffida ad eliminare dei contenuti asseritamente illeciti è chiamato a delibare, secondo criteri di comune esperienza, alla stregua della diligenza professionale tipicamente dovuta, la comunicazione pervenuta e la sua ragionevole fondatezza (ovvero, il buon diritto del soggetto che si assume leso, tenuto conto delle norme positive che lo tutelano, come interpretate ad opera della giurisprudenza interna e comunitaria), nonché, in ipotesi di esito positivo della verifica, ad attivarsi rapidamente per eliminare il contenuto segnalato (Cass. sez. civile n. 7708/2019).
Nel caso di specie, però, il contenuto delle recensioni oggetto di contestazione, neanche richiamato nel ricorso non può essere oggetto di un controllo tout court del provider.
In ogni caso, il contenuto delle recensioni allegate al ricorso non può considerarsi illecito, né tanto meno viziato da un’illiceità di immediata percezione e di un’intensità tale per cui possa essere ragionevolmente imputato a carico dell’hosting provider un obbligo di attivarsi per rimuovere le informazioni.
Infatti, le recensioni contestate costituiscono legittima espressione di un diritto di critica rivolto ad un’attività commerciale che, aprendosi al mercato, accetta implicitamente il rischio che la clientela non sia soddisfatta dei suoi servizi e che su di essa esprima, quindi, giudizi poco lusinghieri.
Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico (requisito della verità del fatto) ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere (requisito della continenza espressiva).
Quanto al primo requisito, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. (Cass. penale, Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016).
Nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (Cass. penale, Sez. 5, n.4853 del 18/11/2016).
In ragione di tali considerazioni, si ritiene che le recensioni contestate siano riconducibili nell’ambito di una legittima critica all’operato commerciale dell’impresa: esse si limitano a riportare esperienze di contrattazioni con la ditta ricorrente e ad esprimere riguardo ad esse valutazioni negative, senza trasmodare in offese personali all’individuo o all’immagine dell’impresa.
Anche il riferimento alla circostanza che la condotta dell’impresa integra il reato di truffa, contenuta nella recensione di ……., in ogni caso rimossa, è funzionale alla critica perseguita. Il requisito della continenza non può ritenersi superato per il solo fatto dell’utilizzo di termini che, pur avendo accezioni astrattamente offensive, hanno però significati di mero giudizio critico negativo del quale occorre tenere conto, posto che viene criticata l’attività di un esercizio commerciale e non l’etica del privato, in quanto uomo che la gestisce (sul punto, Cass. n. 3148/2019)
In virtù di tali argomentazioni, non si ravvisa una illiceità manifesta delle recensioni contestate tale da obbligare il prestatore ad un obbligo di immediata rimozione a seguito della segnalazione.
Inoltre, non è possibile configurare in capo al prestatore del servizio un immediato obbligo di rimozione, in assenza dell’ulteriore condizione richiesta dall’art. 16 della “comunicazione delle autorità competenti”.
In ragione di tali considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014 in relazione al valore della controversia, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte —–
P.Q.M.
Il Tribunale sul ricorso ex art. 700 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5797/2020 promossa da L….. in persona del suo titolare ….. Contro GOOGLE IRELAND LIMITED , in persona del suo legale…., così provvede:
– rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c.;
– condanna il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese del procedimento che liquida in euro 2.240,00 per compensi , oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
Trani, 3.7.2022.
Il giudice
dr.ssa Sandra Moselli
[1] In questo senso, cfr. Tribunale di Roma, 21 settembre 2020, Tribunale di Torino, 21 aprile 2021; Tribunale di Velletri, 1 marzo 2021; Tribunale di Bologna, 28 gennaio 2021; Tribunale di Milano, 12 novembre 2020; Tribunale di Roma,26 marzo 2019; Tribunale di Roma, 1 febbraio 2019, doc. 6; Tribunale di Milano,2maggio 2019; Tribunale di Roma, 5 dicembre 2018.
[2] In questo senso cfr. anche Cass. sez.civile n. 7708/2019;
[3] In questo senso, tra le tante: Tribunale di Roma, 5 dicembre 2018; Tribunale di Roma, 1 febbraio 2019.
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Diritti degli interessati
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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