Diffamazione con il mezzo informatico: la cassazione indica i requisiti oggettivi della condotta e si sofferma sui limiti di sindacabilità in sede di legittimità [Corte di Cassazione; sezione III civile, sentenza 4 marzo 2024, n. 5701]

di Massimiliano Oggiano
  Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi, in sede civile, sul ricorso avverso sentenza della Corte di Appello di Milano, con la quale, in accoglimento del gravame proposto dalla convenuta, era stata integralmente rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall’attore in relazione a fatti astrattamente riconducibili alla fattispecie penale di diffamazione – offre una articolata (e non pienamente convincente) disamina dei connotati fondamentali del delitto di diffamazione, soffermandosi, in particolare, sulle peculiarità che caratterizzano la fattispecie nell’ipotesi in cui la condotta lesiva dell’altrui reputazione sia pos. . .