Accordo quadro in tema di lavoro agile, c.d. smart working

di Rocchina Staiano



A causa dell’evoluzione tecnologica che ha reso possibile adottare soluzioni organizzative utili a favorire nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa, capaci di realizzare un adeguato equilibrio tra gli obiettivi di efficienza e produttività delle imprese e le esigenze personali e familiari dei dipendenti, il 30 giugno 2022, dopo approfondito confronto, anche in modalità videoconferenza, Banca Sella Holding spa, Capogruppo del Gruppo Sella, in proprio ed in nome e per conto delle seguenti altre Società del Gruppo: Banca Sella spa, Sella Leasing spa, Sella Personal Credit spa, Banca Patrimoni Sella & C. spa, Sella SGR spa, Sella Fiduciaria spa, Fabrick spa, Axerve spa, Centrico spa, Sella Venture Partners SGR spa e le Delegazioni Sindacali delle Rappresentanze Sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca hanno sottoscritto l’accordo sul lavoro agile, c.d. smart working.

Per smart working si intende una forma innovativa e flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro subordinato, differente dal telelavoro, eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione. Il ricorso allo smart working avviene su base volontaria e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

Destinatari del presente accordo sono le lavoratrici/lavoratori delle Società, anche con orario di lavoro part-time, appartenenti alle categorie delle aree professionali e dei quadri direttivi, aventi ruolo e/o mansioni compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

La prestazione lavorativa in modalità agile potrà essere svolta nel limite massimo di 10 giornate mensili, da individuarsi in accordo con il responsabile della struttura medesima.

Inoltre, le giornate medie mensili di lavoro agile su base annua potranno essere ulteriormente elevate – compatibilmente con la mansione svolta e fatte salve eventuali migliori condizioni di legge/CCNL tempo per tempo vigenti – fino a 15 giornate nei seguenti casi:

  1. lavoratori immunodepressi o affetti da malattie oncologiche e/o che si sottopongano a terapie salvavita e/o comunque affetti da gravi patologie;
  2. lavoratori con figli/genitori/coniuge/convivente more uxorio conviventi in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92;
  3. lavoratori aventi dimora abituale significativamente distante (in termini di percorrenza ed in termini di orario) dal luogo di lavoro.

Di norma, saranno previste 3 giornate mensili di lavoro in presenza.

Qualora a livello di settore dovesse essere elevato il limite massimo delle 10 giornate mensili di prestazione in modalità agile, il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarà automaticamente adeguato