Sulla saga Vimeo/Rti, in tema di contenuti tv coperti da diritto d’autore e diffusi senza autorizzazione [Corte di Appello di Roma 12 ottobre 2023]

di Cristina Rabazzi

Con la Corte di Appello di Roma nel caso tra RTI e Vimeo si è :

  1. i) accertato che per l’hosting attivo si applicano i principi generali ed costituisce preciso onere dello stesso fornire prova specifica dell’impossibilità tecnica o dell’inesigibilità di verificare la violazione del copyright, bloccando il caricamento illecito dei video o rimuovendoli successivamente.
  1. ii) ribadito che l’hosting attivo ha l’onere “in caso di diffida, di predisporre strumenti idonei a rimuovere le informazioni o disabilitarne l’accesso sulla base dei dati forniti da RTI anche senza indicazione dell’URL.”

iii) accertato che la scelta imprenditoriale di avere un ridotto numero dei dipendenti non può ” essere di per sé motivo per escludere l’esigibilità di idonei strumenti di controllo del copyright”

  1. iv) confermato nuovamente ” non può gravare sul soggetto leso l’onere di indicare con netta precisione le url relative ai video illecitamente caricati, essendo comunque sufficiente tecnicamente, per i motivi già visti, l’indicazione dei titoli e non avendo d’altro canto allegato e tantomeno provato che lo staff di Vimeo, con riferimento ai circa 500 files indicati, abbia finanche provato ad effettuare con i propri mezzi un’attività in tal senso”
  1. v) accertato, in merito al risarcimento del danno patrimoniale che:

” Il prezzo del consenso costituisce quindi il criterio minimo da adottare e la Corte di Cassazione ha evidenziato come in buona sostanza vi sia una gerarchia tra i  parametri di cui all’art. 158 LDA correttamente applicato nel caso di specie: non si può utilizzare altro criterio che abbassi ulteriormente il risultato”

“In tema di diritto d’autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste “in re ipsa”, restando a carico del titolare solo l’onere di dimostrarne l’entità (sempre che l’autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell’insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili)

“tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante l’utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all’art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633 del 1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante.

“vimeo poi non ha fornito alcuna prova dell’inesistenza del danno e anzi, attesa la più volte richiamata risonanza internazionale della piattaforma e comunque, riguardo al mercato italiano, la notorietà di gran parte dei programmi ed eventi da cui sono stati tratti i video, vi è piuttosto la prova contraria.

la valutazione del prezzo del consenso deve necessariamente essere proposta in via equitativa non essendoci precedenti specifici tra le parti.

“il danno deve esser considerato alla luce dei criteri generali per cui l’insorgere dell’illecito e la sua durata è legato all’inserimento dei video sulla piattaforma, essendo irrilevante la data della diffida,

“il criterio della revenue sharing, cui l’appellante fa riferimento in relazione ad altra causa pendente in primo grado tra le stesse parti e oggetto di quesiti dati al ctu detto parametro non rileva sia in quanto comunque si tratta di controversia riguardante altri files, sia in quanto ancora pendente in primo grado, sia in quanto, come già visto, il criterio in concreto adottato dal Tribunale resiste alle doglianze sia dell’appellante principale, sia, come si vedrà in seguito, a quelle dell’appellante incidentale sia in quanto il prezzo del consenso costituisce il livello minimo sotto cui non si può scendere

  1. vi) riconosciuto il danno non patrimoniale equitativamente determinato nel 10% dell’importo in linea capitale liquidato.

Tempi duri per chi non rispetta il lavoro autorale altrui, nell’attesa della entrata in vigore di norme forse ancora più efficaci dell’ormai solido apparato giurisprudenziale.

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sentenza n. 6532-2023 RTI-VIMEO (1)